A chi è rivolto
Per i soggetti deceduti nel Comune di Sesto Fiorentino che hanno manifestato la volontà di dispersione delle ceneri o le cui salme sono state riesumate dai cimiteri nel territorio comunale e successivamente cremate.
Descrizione
La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con disposizione testamentaria, possa decidere che le proprie ceneri risultanti dalla cremazione vengano disperse.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto.
In mancanza di tale indicazione la dispersione è eseguita da:
- l'esecutore testamentario;
- il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- il rappresentante legale delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati ed alla quale il defunto sia iscritto.
Non verificandosi nessuna di queste ipotesi, la dispersione è effettuata dal personale autorizzato dal Comune.
Se il decesso e la dispersione avvengono nel territorio comunale è sufficiente l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile di Sesto Fiorentino.
Se il decesso è avvenuto in un Comune diverso, per la dispersione nel Comune di Sesto Fiorentino è necessario anche il nulla osta dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
Come fare
La domanda di dispersione deve essere presentata al Comune di decesso.
La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
Inoltre:
- per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione
- per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
Cosa serve
- Documentazione attestante le volontà di dispersione del defunto come prevista da normativa (testamento olografo o testamento notarile o iscrizione a una società di cremazione)
- Domanda di autorizzazione alla dispersione
- Marca da bollo € 16,00
Cosa si ottiene
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Tempi e scadenze
Giorni 7 dal ricevimento della documentazione completa e corretta
Quanto costa
Euro 16,00 per l'istanza
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- L. 130/2001
- L.R.T. 29/2004, come integrata e modificata con L.R.T. n. 66/2013
- Regolamento comunale sulla cremazione e sulla destinazione delle ceneri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14/11/2006 e modificato con le successive deliberazioni n. 67 del 09/09/2014 e n.77 del 29/09/2014
Reclami ricorsi opposizioni
Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.