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Dispersione delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti

Servizio attivo

Dettagli

La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con disposizione testamentaria, possa decidere che le proprie ceneri risultanti dalla cremazione vengano disperse.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto.
In mancanza ...

A chi è rivolto

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Descrizione

La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con disposizione testamentaria, possa decidere che le proprie ceneri risultanti dalla cremazione vengano disperse.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto.

In mancanza di tale indicazione la dispersione è eseguita da:

  •     l'esecutore testamentario;
  •     il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
  •     rappresentante legale delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati ed alla quale il defunto sia iscritto.

Non verificandosi nessuna di queste ipotesi, la dispersione è effettuata dal personale autorizzato dal Comune.

Come fare

La domanda di dispersione deve essere presentata al Comune di decesso.

La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.

Inoltre:

  •     per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
  •     per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

€ 16,00 per l'istanza.

Procedure collegate all'esito

Se il decesso e la dispersione avvengono nel territorio comunale è sufficiente l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile di Sesto Fiorentino.

Se il decesso è avvenuto in un Comune diverso, per la dispersione nel Comune di Sesto Fiorentino è necessario anche il nulla osta dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

L. 130/2001, L.R.T. 29/2004, come integrata e modificata con L.R.T. n. 66/2013, Regolamento comunale sulla cremazione e sulla destinazione delle ceneri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14/11/2006 e modificato con le successive deliberazioni n. 67 del 09/09/2014 e  n.77 del 29/09/2014

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Schede collegate

Cremazione di salme e di resti mortali

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo.

Dispersione delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti

La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con disposizione testamentaria, possa decidere che le proprie ceneri risultanti dalla cremazione vengano disperse.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto.
In mancanza ...
Ultimo aggiornamento:

03/12/2024, 17:04