Dichiarazione di nascita in ospedale
Dettagli
A chi è rivolto
Ai genitori dei nuovi nati
Descrizione
La dichiarazione di nascita viene resa entro tre giorni all'Ufficio Nascite dell'Ospedale da uno dei genitori se coniugati e da tutti e due se genitori naturali.
Tale dichiarazione viene inviata, automaticamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è posto l'ospedale o su richiesta dei genitori al loro Comune di residenza (se i genitori risiedono in Comuni diversi la dichiarazione viene inviata al Comune di nascita della madre).
Come fare
La dichiarazione di nascita viene resa entro tre giorni all'Ufficio Nascite dell'Ospedale da uno dei genitori se coniugati e da tutti e due se genitori naturali.
Tale dichiarazione viene inviata, automaticamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è posto l'ospedale o su richiesta dei genitori al loro Comune di residenza (se i genitori risiedono in Comuni diversi la dichiarazione viene inviata al Comune di nascita della madre).
Cosa serve
Documento di identità valido.
Cosa si ottiene
La formazione dell'atto di nascita del bambino/a
Tempi e scadenze
in aggiornamento
Quanto costa
Nessun costo
Ulteriori informazioni
DOPPIO COGNOME PER I NUOVI NATI
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Nel caso in cui il cognome sia composto da più elementi, si attribuirà l'intero cognome e non solo un elemento (ad esempio se il padre si chiama Degli Innocenti e la madre De Rossi, il figlio potrà chiamarsi Degli Innocenti De Rossi).
L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.
Nel caso in cui non ci si accordo, verrà attribuito il solo cognome paterno.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.30
Sentenza Corte Costituzionale 286/2016
Reclami ricorsi opposizioni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
- la rettificazione di un atto dello stato civile
- la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
- opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.