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Dichiarazione di nascita in ospedale

Servizio attivo

Dettagli

La dichiarazione di nascita viene resa  entro tre giorni all'Ufficio Nascite dell'Ospedale da uno dei genitori se coniugati e da tutti e due se genitori naturali.

A chi è rivolto

Ai genitori dei nuovi nati

Descrizione

La dichiarazione di nascita viene resa  entro tre giorni all'Ufficio Nascite dell'Ospedale da uno dei genitori se coniugati e da tutti e due se genitori naturali.

Tale dichiarazione viene inviata, automaticamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è posto l'ospedale o su richiesta dei genitori al loro Comune di residenza (se i genitori risiedono in Comuni diversi la dichiarazione viene inviata al Comune di nascita della madre).

Come fare

La dichiarazione di nascita viene resa  entro tre giorni all'Ufficio Nascite dell'Ospedale da uno dei genitori se coniugati e da tutti e due se genitori naturali.

Tale dichiarazione viene inviata, automaticamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è posto l'ospedale o su richiesta dei genitori al loro Comune di residenza (se i genitori risiedono in Comuni diversi la dichiarazione viene inviata al Comune di nascita della madre).

Cosa serve

Documento di identità valido.

Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del bambino/a

Tempi e scadenze

in aggiornamento

Quanto costa

Nessun costo

Ulteriori informazioni

DOPPIO COGNOME PER I NUOVI NATI

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale  n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Nel caso in cui il cognome sia composto da più elementi, si attribuirà l'intero cognome e non solo un elemento (ad esempio se il padre si chiama Degli Innocenti e la madre De Rossi, il figlio potrà chiamarsi Degli Innocenti De Rossi).

L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.
 

Nel caso in cui non ci si accordo, verrà attribuito il solo cognome paterno.

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.30

Sentenza Corte Costituzionale 286/2016

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Schede collegate

Denuncia di nascita

Il genitore deve presentarsi in orario di apertura al pubblico all'Ufficio di Stato Civile ENTRO I DIECI GIORNI successivi alla data di nascita. Se il decimo giorno è festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale utile.
Ultimo aggiornamento:

30/11/2024, 12:03