Denuncia di nascita
Dettagli
La denuncia di nascita si può fare anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita entro 3 giorni.
A chi è rivolto
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita
Descrizione
La dichiarazione deve essere fatta entro il termine di dieci giorni dalla nascita da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale o da una persona che abbia assistito al parto.
All'Ufficio di Stato Civile possono essere presentate denunce di nascita di bambini nati nel Comune di Sesto Fiorentino oppure nati in altro Comune, purché uno dei genitori sia residente in questo Comune.
Nel caso che i genitori non siano coniugati, la dichiarazione deve essere presentata da entrambi.
Come fare
Il genitore richiedere un appuntamento, via email o telefonicamente, entro i dieci giorni successivi alla data di nascita, al fine di presentarsi in orario di apertura al pubblico all'Ufficio di Stato Civile.
Nei giorni festivi in caso di doppia festività contigua, l'Ufficiale di Stato Civile è reperibile telefonicamente al n. 347 8670796 per 4 ore dalle ore 8 alle ore 12, solo per le denunce di nascita e di morte.
Cosa serve
- Attestazione di nascita rilasciata dal centro di nascita
- Documenti di identità dei genitori
Cosa si ottiene
Registrazione della nascita nei registri di Stato civile.
Tempi e scadenze
- Dieci giorni entro la nascita
Accedi al servizio
Casi particolari
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale.
Ulteriori informazioni
Cognome
Nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell'interesse dei figli, dal 1° giugno 2022 i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il doppio cognome ovvero i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato e nella loro interezza.
I genitori possono decidere, sempre di comune accordo, di decidere di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro e quindi di assegnare o il solo cognome paterno oppure il solo cognome materno
Quando i genitori sono stranieri, la capacità al riconoscimento o l'eventuale attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, avviene su dichiarazione degli stessi in base alla cittadinanza dei genitori.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.30
- Sentenza Corte Costituzionale 286/2016
Reclami ricorsi opposizioni
Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Ricorso al Tribunale Ordinario
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.