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Affidamento delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti

Servizio attivo

Dettagli

Affidamento delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti

A chi è rivolto

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Descrizione

La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con propria disposizione testamentaria, o, in mancanza, il coniuge o i parenti del defunto individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile possano richiedere l'affidamento e la conservazione delle ceneri risultanti dalla cremazione.
Può ottenere l'affidamento dell'urna qualunque persona o ente scelti liberamente del defunto o da chi può manifestarne la volontà.
La domanda di affidamento deve essere presentata al Comune di decesso o al Comune in cui si trovano le ceneri al momento della richiesta.

Come fare

La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.

Inoltre:

  •     per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
  •     in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
  •     per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

€ 16,00 per l'istanza in bollo.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

L. 130/2001, L.R.T. 29/2004, come integrata e modificata con L.R.T. n. 66/2013, Regolamento comunale sulla cremazione e sulla destinazione delle ceneri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14/11/2006 e modificato con le successive deliberazioni Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 09/09/2014 e  n.77 del 29/09/2014

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Schede collegate

Cremazione di salme e di resti mortali

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo.

Dispersione delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti

La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con disposizione testamentaria, possa decidere che le proprie ceneri risultanti dalla cremazione vengano disperse.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto.
In mancanza ...
Ultimo aggiornamento:

03/12/2024, 17:23