Stazioni Radio Base per i servizi di telefonia mobile
Dettagli
A chi è rivolto
Ai gestori di impianti di telefonia mobile
Descrizione
La stazione radio base (SRB) identifica la postazione di uno specifico gestore telefonico. Su ogni postazione sono installati più impianti in funzione delle diverse tecnologie attivate.
Come fare
Nel caso di siti su area di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino il gestore di servizi di telefonia mobile deve presentare una richiesta preventiva di nulla osta al Comune, quale proprietario dell’area, prima di attivare qualunque procedimento amministrativo tramite il SUAP.
Il Servizio competente consulta tutti gli uffici comunali coinvolti e, previa acquisizione di una valutazione favorevole agli interventi proposti, rilascia il NULLA OSTA del Comune, che dovrà essere allegato all’istanza per l’attivazione del successivo procedimento amministrativo al SUAP (ad esempio ex art. 87 del D. Lgs. 259/2003)
La concessione in uso di porzione di territorio comunale per l’installazione di Stazioni Radio Base è regolata da una convenzione con il Comune conforme allo schema allegato.
Cosa serve
Il gestore deve allegare alla richiesta:
- idonea documentazione tecnica riportante una descrizione dell’intervento che si intende effettuare;
- una planimetria dell’area con l’identificazione degli apparati ed attrezzature costituenti la Stazione radio Base;
- un prospetto ed ogni altra informazione utile al fine di consentire la valutazione di eventuali interferenze o vincoli con la soluzione progettuale proposta.
Cosa si ottiene
Nulla - osta ad attivare Stazioni Radio Base su siti di proprietà comunale sia nuovi (previsti dal Programma Comunale degli Impianti) sia già esistenti o a modificare Stazioni Radio Base già presenti
Tempi e scadenze
Trenta giorni dalla presentazione della richiesta
Quanto costa
Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al pagamento del canone unico patrimoniale tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
Il canone viene stabilto con la determinazione di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività. Gli impianti insistenti sul territorio comunale sono soggetti al pagamento di un canone pari a 800 euro (da rivalutarsi annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente).
Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione tramite PAGOPA col bollettino inviato da ICA SRL o collegandosi al Portale dei pagamenti ICA
Nel caso di parziale o omesso versamento del canone il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso", con le modalità valide per tutti i tributi.
La gestione del canone unico patrimoniale è affidata ad ICA srl sia per la componente di Esposizione Pubblicitaria e Pubbliche affissioni che per la parte Occupazione di suolo pubblico.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971