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Suap - Prevenzione incendi

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Dettagli

Il D.P.R. 151 del 01/08/2011 individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A chi è rivolto

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Descrizione

Il D.P.R. 151 del 01/08/2011 individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C e sono individuate nell'Allegato I del suddetto Regolamento. Le attività ricadenti in categoria A non sono soggette alla procedura di Valutazione del Progetto.
I responsabili delle attività indicate nell'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere con apposita istanza l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Come fare

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Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Procedure collegate all'esito

L'iter della procedura e la documentazione da presentare variano a seconda della tipologia di attività svolta, come descritto nelle schede servizio visibili in questa pagina.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

D.P.R. 151 del 01/08/2011 ed allegati;

  • D. M. 07/08/2012 ed allegati;

  • Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 4865 – 4101/23 del 05/10/2011 nuovo regolamento di prevenzione incendi;

  • DCPST/DD n. 200 del 31/10/2012 (modulistica);

  • Lettera-circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 13061 del 06/10/2011;

  • Lettera-circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 13722 del 21/10/2011.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

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Ultimo aggiornamento:

04/12/2024, 09:18