Residenze Turistico Alberghiere (R.T.A.)
Residenze Turistico Alberghiere (R.T.A.)
Dettagli
Con legge quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico, distintamente per tipi di esercizio. In Toscana sono vigenti in materia la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico ...
A chi è rivolto
REQUISITI SOGGETTIVI
non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159;
nel caso in cui titolare sia una persona giuridica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore;
in caso di società o di organismo collettivo, i requisiti sopraelencati sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
REQUISITI DEI LOCALI (artt. 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 28 del regolamento 47/R/2018; artt. 20 e .33 comma 4 L.R.86/2016):
Rispetto della vigente disciplina in materia urbanistico-edilizia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi; locali aventi destinazione d'uso Tr - Turistico Ricettiva ed in possesso di regolare agibilità.
Alle unità abitative e alle camere si deve accedere direttamente da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, anche di un vano soggiorno annesso ma separato e distinto, può assumere la denominazione di suite.
I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva.
Qualora la struttura sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di ricevimento e di portineria-informazioni.
Nel caso in cui l’attività ricettiva venga svolta in più stabili o parte di stabili viene definito “casa madre” lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti dipendenze. Le dipendenze sono collocate ad una distanza non superiore a cinquanta metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.
Le residenze turistico-alberghiere devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti strutturali:
superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
altezza minima interna utile dei locali, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali:
la superficie minima dell’area adibita a cucina nelle unità abitative è di 4 mq. per i monolocali, di 8 mq. per i plurilocali.
La superficie delle camere, anche di quelle delle unità abitative, viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati dagli armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 mq è in tutti i casi arrotondabile all’unità.
Le residenze turistico-alberghiere devono inoltre possedere i seguenti requisiti minimi:
un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
almeno un locale per uso comune;
tutti i requisiti indicati nell'allegato D al regolamento 47/R 2018 come obbligatori per la classificazione a due stelle.
Per le dipendenze: la dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre se le camere o unità abitative possiedono i requisiti previsti alla voce 3 dell’allegato D al regolamento per quel livello di classificazione e nelle stesse sono assicurati gli stessi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre. Diversamente il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella; tuttavia se così risulta il livello di classificazione minima previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.
Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel. In merito si rinvia alla voce condhotel.
DENOMINAZIONE (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
INSEGNA (art.14 regolamento 47/R/2018) All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia al seguente link: Suap - Installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari. Sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star) dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.
Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI:
Con legge quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico, distintamente per tipi di esercizio. In Toscana sono vigenti in materia la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale) e il relativo regolamento attuativo 47/R/2018.
Si definiscono RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio.
Possono assumere la denominazione di RESIDENZE D’EPOCA le residenze turistico-alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.
Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’art. 19 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.
Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la VENDITA DIRETTA AL CLIENTE DI SERVIZI TURISTICI in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011.
In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti gli alberghi e le loro dipendenze sono classificate con un numero di stelle variabile da due a quattro, secondo la tabella di classificazione (allegato D) prevista nel regolamento. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione all’atto della presentazione della SCIA per l’avvio dell’attività.
Come fare
AVVIO DELL’ATTIVITA’: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.32 L.R. 86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Per APERTURA ANNUALE si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare; per APERTURA STAGIONALE si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura.
Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò sia per la somministrazione di alimenti e bevande che per la SCIA prevenzione incendi per la SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 e fino a 50 posti letto, come indicato nell’allegato 1 punto 66 D.P.R. 151/2011.
Maggiori informazioni, anche riguardo agli adempimenti correlati a posti letto superiori a 50 per i quali occorre il parere di conformità sul progetto, sono reperibili al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-prevenzione-incendi e sul sito del comando provinciale dei vigili del fuoco http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/firenze/.
ULTERIORI ATTIVITA’: In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti
Procedure collegate all'esito
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
Esporre la tabella riepilogativa dei prezzi massimi utilizzando il modello approvato dalla regione Toscana: si rinvia alla voce esporre la tabella riepilogativa dei prezzi massimi per maggiori chiarimenti;
Comunicare alla questura i soggetti alloggiati: si rinvia alla voce comunicazione alla questura dei soggetti alloggiati per maggiori chiarimenti;
Comunicare i flussi turistici: si rinvia alla voce comunicazione dei flussi turistici per maggiori chiarimenti;
Riscuotere l’imposta di soggiorno: si rinvia alla voce imposta di soggiorno per maggiori chiarimenti.
VARIAZIONI; SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’; SUBINGRESSO; CESSAZIONE
- VARIAZIONI: Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
Ciò vale anche per variazioni della classificazione.
Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile.
Occorre anche comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura entro il 30 aprile successivo alla variazione; si rinvia alla voce comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura per maggiori chiarimenti;
- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’: si rinvia alla voce sospensione dell’attività per maggiori chiarimenti;
- SUBINGRESSO (art.34L.R.86/2016). Il subingresso nell’esercizio dell’attività per trasferimento, tra vivi o a causa di morte, della titolarità o della gestione della struttura è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del subentrante, che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi.
La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
Insieme alla comunicazione di subingresso occorre comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura ricettiva, si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti.
La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
entro un anno dalla morte del titolare.
Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link: Suap - Installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari
- CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ (art.36 L.R.86/2016). La definitiva cessazione dell’attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ENTRO trenta giorni dal verificarsi. Non è dovuto il pagamento di diritti.
La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
Nei casi cessazione a seguito di cessione della titolarità o della gestione della struttura non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.
SERVIZI MINIMI DA ASSICURARE:
Devono essere forniti i servizi previsti dal livello di classificazione, indicato con il simbolo delle stelle da due a quattro, secondo la tabella di classificazione prevista nel regolamento.
Per quanto riguarda il servizio wi-fi esso deve sempre essere fornito, secondo le modalità precisate nella tabella di classificazione prevista dal regolamento, tranne che nel caso in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata “digital detox” nei suoi strumenti di pubblicizzazione.
Ai sensi dell’art.15 del regolamento per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
Inoltre:
il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell’esercizio, devono comunque essere reperibili (art.18 regolamento 47/R/2018);
la struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Deve inoltre essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale (art.16 regolamento 47/R/2018);
le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate (art.18 regolamento 47/R/2018);
come tutte le strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, la struttura fornisce ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute. Il sito web della struttura deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione. (art. 2 regolamento 47/R/2018)
la struttura può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura. Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”). (art. 17 regolamento 47/R/2018)
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
- D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e relativa Tabella A sul regime amministrativo applicabile
- Testo unico del sistema turistico regionale, approvato con L.R. Toscana 86/2016
- Regolamento di attuazione della L.R. 86/2016, approvato con D.P.G.R. 47/R/2018
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.