Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore alimentare
Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato nel settore alimentare
Dettagli
A chi è rivolto
A chi intende avviare, trasferire, ampliare o ridurre, sospendere, subentrare o cessare nel commercio al dettaglio in esercizio di vicinato nel settore alimentare e sia in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all’art.11 della l.r.62/2018 e dei requisiti professionali indicati all’art.12 della l.r.62/2018.
Descrizione
Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq., da calcolarsi secondo quanto indicato dall’art.13 comma 1 lett.c) l.r.62/2018.
Come fare
Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa. Codice attività 47.10.0R
Cosa serve
Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative. In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.
Occorre il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali (disponibilità di locale con destinazione d'uso commerciale al dettaglio - art. 99 l.r. 65/2014 e art.102 del POC attualmente vigente. DCC n.44 del 28/05/2024).
Per l'apertura; il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita trasmettere in un unico invio:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
- la notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
- se l’attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione (vedere l’apposita scheda occupazione temporanea di suolo pubblico).
Per la vendita di alcolici occorre essere previamente forniti di apposita licenza che si può richiedere all’atto di presentazione della SCIA (vedere l’apposita scheda Vendita di alcolici).
Per la sospensione dell’attività:
- la comunicazione di sospensione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 97), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
Per il subingresso:
- la comunicazione di subingresso utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92) che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
Per le variazioni:
- per la modifica di settore merceologico (da non alimentare ad alimentare): SCIA a variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R; occorre inoltre trasmettere in unico invio anche la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
- per le variazioni soggette a comunicazione: comunicazione di variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 91 o ASL 93), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
Per l’affidamento di uno o più reparti:
- la comunicazione di affidamento di reparto utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
- la notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Per la cessazione:
- la comunicazione di cessazione al SUAP utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 94), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
Cosa si ottiene
Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare.
Tempi e scadenze
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi.
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla variazione le seguenti comunicazioni di variazione:
- variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale,
- variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e
- le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte.
In caso di subingresso la comunicazione deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività ed in caso di subingresso per causa di morte comunque entro un anno dalla morte del titolare.
In caso di cessazione la comunicazione al SUAP deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione.
La sospensione dell’attività ha la durata massima di dodici mesi consecutivi, salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi indicate nell’art.86 comma 2 della l.r. 62/2018
Quanto costa
I costi sono indicati nella pagina Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP allegata
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
La vendita di alcolici può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
Gli esercizi rendono noto al pubblico l’orario di apertura e di chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanalmente effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
Vige altresì l’obbligo di pubblicità dei prezzi come meglio specificato nell’art. 100 l.r.62/2018.
Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
Per tutto ciò che attiene all’insegna di esercizio si rinvia all’apposita scheda installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari (sezione da definire dopo avere fatto la scheda servizio relativa).
Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell’esercizio principale. Se il titolare omette la comunicazione risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.
L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita (art.74 co.3 l.r.n.62/2018). Si applicano altresì le disposizioni relative alle variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale (art. 89 l.r.62/2018) e quelle relative al subingresso e alla cessazione (artt. 90 e 95 l.r.68/2018).
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso e dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018.
Ai fini della destinazione d’uso dispone l’art.99 della l.r.65/2014.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento n. 853/2004/CE norme specifiche in materia di igiene di alimenti di origine animale
- D.P.R.151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- Legge Regionale n.62 del 23/11/2018 (Codice del Commercio) Regolamento 23/R 2020 regolamento di attuazione della l.r. 62/2018
- Art. 99 L.r. 65/2014 (norme per il governo del territorio) e art. 102 del POC attualmente vigente (DCC n.44 del 28/05/2024)
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.