Vendita e/o Somministrazione di alcolici in esercizi in sede fissa
Dettagli
E’ ricompresa sia l’attività di vendita in senso stretto che la somministrazione di prodotti alcolici.
A chi è rivolto
A chi intende vender alcolici soggetti ad accise in esercizi di vendita che abbiano sede fissa o operino in forma permanente o comunque stagionale come meglio specificato nell’art. 29 d.lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise). Ad esempio per la vendita in bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub ed altri esercizi di somministrazione; alberghi, locande ed altre attività ricettive che somministrano bevande; supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare (esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita sia al dettaglio che all’ingrosso).
Descrizione
Vendita di bevande alcoliche sottoposte al regime fiscale dell’accise, tra cui la birra ed il vino ma anche altri prodotti con gradazione alcolica definiti nel testo unico delle accise (d.lgs.504/1995), svolta da esercizi di vendita che abbiano sede fissa o operino in forma permanente o comunque stagionale.
E’ ricompresa sia l’attività di vendita in senso stretto che la somministrazione di prodotti alcolici.
Come fare
Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa: modello per la richiesta di licenza fiscale per vendita di alcolici (endoprocedimento ADM6) o il modello per la denuncia per la vendita alcolici (endoprocedimento ADM1).
Quanto sopra relativamente alla vendita o somministrazione di alcolici; per l’avvio dell’attività in cui si esercita la vendita o la somministrazione vedere la scheda relativa all’attività esercitata (ad es: commercio al dettaglio in esercizio di vicinato nel settore alimentare).
Cosa serve
Oltre al possesso dei requisiti specifici richiesti per l’attività nel cui ambito si procede alla vendita di alcolici, per poter vendere quest’ultimi occorre non essere stati condannati per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
Occorre inoltre essere previamente forniti di apposita licenza fiscale. La licenza fiscale viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a cui può essere chiesta direttamente.
In alternativa è possibile richiedere la licenza, il cui ottenimento è necessario per l’avvio della vendita, al momento della presentazione della SCIA o dell’autorizzazione per l’avvio dell’esercizio dell’attività in cui ha luogo la vendita di alcolici.
Oltre alla licenza fiscale d’esercizio occorre presentare, anche in caso di attività di somministrazione, la comunicazione di voler procedere all’attivazione di un esercizio per la vendita di prodotti assoggettati ad accisa (denuncia per la vendita di alcolici).
Per l’avvio, pertanto, è possibile trasmettere in un unico invio la documentazione summenzionata, unitamente a quella presentata per l’avvio dell’attività in cui si vendono o somministrano alcolici; o successivamente se la vendita di alcolici ha inizio dopo, fermo restando che non è possibile la vendita senza aver prima ottenuto la licenza fiscale d’esercizio.
Lo stesso vale nel caso di variazioni, subingresso o affidamento di reparto come proposto dalla modulistica STAR. Maggiori indicazioni si trovano nella circolare dell’Agenzia delle Dogane visionabile negli allegati, a cui si rinvia anche per gli adempimenti da assolvere nei confronti dell’Agenzia delle Dogane in caso di cessazione dell’attività.
Cosa si ottiene
Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare.
Tempi e scadenze
Occorre sempre rispettare la tempistica dettata per ogni singola attività svolta, per la quale si rinvia alla scheda relativa (es commercio al dettaglio in esercizio di vicinato nel settore alimentare).
Nell’ambito di tale attività la vendita o somministrazione di alcolici è subordinata al rilascio della licenza fiscale di esercizio e non può pertanto iniziare prima del suo rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio.
La comunicazione per la vendita di alcolici presentata al SUAP vale come denuncia all’Agenzia delle dogane, a cui viene trasmessa da parte del Suap. Essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Quanto costa
I costi sono indicati nella scheda Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP.
Nel caso in cui si presenti domanda di licenza fiscale di esercizio occorre assolvere al pagamento dell’imposta di bollo. Le modalità sono indicate nella predetta scheda. Sono necessarie due marche da bollo una per l’istanza e l’altra per il provvedimento.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
La licenza fiscale è valida fino a revoca. Riveste portata omnicomprensiva ricomprendendo sia l’attività di vendita in senso stretto che di somministrazione di prodotti alcolici.
La vendita di alcolici può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico; ulteriori limiti e divieti possono derivare da altre norme specifiche ad esempio dalla L.n.125/2001 o art. 5 L.n.287/1991.
La vendita o somministrazione di bevande alcoliche a minori è sanzionata.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.lgs.504/199e artt. 29 e 63
- D.Lgs. 222/2016 e relativa tabella A in particolare punto 29
- Legge 125/2001 in particolare artt.14, 14bis, 14 ter e 15
- Legge 287/1991 art.5 co.2
- Art. 689 codice penale
- Legge Regionale n.62 del 23/11/2018 (Codice del Commercio) artt.14 co.3; art. 48 co.6, art.54 co.4; art.74 co.4
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.