A chi è rivolto
Imprenditore agricolo.
Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI:
L’attività ricettiva degli agriturismi è regolata dalla legge regionale n.30/2003 e s.m.i (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo) e dal relativo regolamento attuativo n.46/R/2004 e s.m.i.
L’attività ricettiva è una delle attività agrituristiche che possono essere svolte dall’imprenditore agricolo. Le attività agrituristiche sono attività di ricezione ed ospitalità meglio elencate all’art.2 l.r. 30/2003; l’alloggio in appositi locali aziendali è indicato alla lettera a). L’insieme delle attività agrituristiche eventualmente svolte, tra cui è compresa quella ricettiva, devono essere connesse con l’attività agricola come definita dall’art.2135 c.c. e quest’ultima deve risultare sempre l’attività principale. Pertanto l’attività ricettiva è un’attività agrituristica solo se è svolta dall’imprenditore agricolo, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione con l’attività agricola (art.2135 c.c.), che deve rimanere attività principale per tutto il periodo di esercizio delle attività agrituristiche.
Ai fini della disciplina regionale, la connessione e la principalità dell’attività agricola rispetto a quelle agrituristiche si realizzano quando sono rispettate, per tutto il periodo di esercizio delle attività agrituristiche, le indicazioni degli artt. 6 (connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola) e 7 (criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità) della l.r.30/2003 e dall’allegato A al regolamento (principalità dell’attività agricola). La connessione e la principalità sono dimostrate con autodichiarazione in forma di relazione sull’attività agrituristica. La relazione è presentata nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’art.11 l.r.45/2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole.
L’attività ricettiva è quindi svolta in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della principalità dell’attività agricola effettuato con la relazione agrituristica e nel rispetto delle norme di settore (ad esempio edilizie; di prevenzione incendi; di sicurezza e sanitarie); tra di esse gli artt.17 e seguenti l.r.30/2003 ed il capo IV del regolamento di attuazione (requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza).
Nel caso in cui l’impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE) la l.r.30/2003 si applica a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.
Gli imprenditori agricoli possono, con accordi scritti, definire forme di collaborazione per lo svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.
Classificazione:
Gli agriturismi che offrono il soggiorno con pernottamento sono classificati con un numero di girasoli compreso fra uno e cinque che indica il livello dell’offerta di ospitalità rurale. Il logo che rappresenta il girasole deve avere le caratteristiche grafiche indicate nell’allegato B (classificazione delle strutture ricettive) del regolamento, che disciplina anche i criteri per l’attribuzione della classificazione.
La classificazione è indicata con autocertificazione nella SCIA per l’avvio dell’attività.
Per la classificazione della struttura è possibile avvalersi dell’applicativo messo a disposizione dalla Regione, si rinvia al link Agriturismo come realizzare la nuova targa identificativa. La procedura indirizza in automatico la stampa da esporre in azienda.
Come fare
Avvio dell'attività
L’attività è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l’UTE avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR
La SCIA contiene quanto indicato nell’allegato C al regolamento (relazione agrituristica e scia).
I dati contenuti nella dichiarazione unica aziendale (DUA) relativi alle attività agrituristiche devono essere allineati con quelli contenuti nella SCIA. La DUA deve essere sempre aggiornata prima della presentazione della SCIA per avviare l’agriturismo.
In caso di attività non annuale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura con obbligo di rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti
L’attività deve essere avviata entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA, la data di inizio deve essere comunicata nella SCIA.
Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990), anche per quanto riguarda lo svolgimento di altre attività agrituristiche indicate all’art. 2 della l.r..30/2003, tra cui ad esempio la somministrazione dei pasti, alimenti e bevande.
Requisiti soggettivi:
L’esercizio dell’agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all’art.2135 del codice civile.
Non possono esercitare l’attività agrituristica coloro che:
- hanno riportato, nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della l.n.1423/56 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) i richiami alle disposizioni di tale legge, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel citato decreto) - ; oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- ai sensi della legislazione antimafia sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano attenuto la riabilitazione o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
- non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Requisiti dei locali:
Le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola devono essere indicate nella relazione presentata nell’ambito della DUA.
All’interno dell’azienda agricola che esercita le attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall’art.2135 c.c. devono essere indicati con apposita segnaletica.
L’ospitalità in camere e/o unità abitative indipendenti è svolta negli immobili destinati ad attività agrituristica; l’art.17 e l’art.18 della l.r.30/2003 specificano quali edifici possono essere utilizzati.
I requisiti strutturali igienico sanitari e di sicurezza sono meglio precisati all’art.19 della l.r.30/2003 e dal regolamento di attuazione.
La ricettività nelle camere (posti letto) è disciplinata dagli artt. 26 e 26 bis del regolamento.
Prevenzione incendi.
Il regime amministrativo della SCIA UNICA opera anche per la SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 e fino a 50 posti letto, come indicato nell’allegato 1 punto 66 D.P.R. 151/2011.
Maggiori informazioni, anche riguardo agli adempimenti correlati a posti letto superiori a 50 per i quali occorre il parere di conformità sul progetto, sono reperibili ai link: Suap prevenzione incendi e sul sito del comando provinciale dei vigili del fuoco.
Per le attività con ricettività non superiore a venticinque posti letto occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994. Maggiori informazioni sul sito del comando provinciale dei vigili del fuoco al link: Comando Vigili del fuoco Firenze.
Denominazione:
La denominazione agriturismo può essere utilizzata esclusivamente dalle attività ricettive svolte ai sensi della l.r.30/2003 e nel rispetto dei limiti previsti.
Gli agriturismi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati a vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) possono assumere la denominazione “residenze d’epoca” mantenendo i propri obblighi amministrativi.
L’azienda agricola iscritta nell’elenco dei produttori biologici o concessionaria del marchio agriqualità, può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio autorizzato
Targa identificativa.
All’ingresso per gli ospiti dell’azienda deve essere apposta la targa identificativa, riportata nell’allegato B al regolamento, disciplinata dal manuale d’uso grafico del marchio nazionale Agriturismo Italia e dalla delibera di giunta regionale n. 567 del 29/05/2017. Maggiori indicazioni sul sito della Regione Toscana - Agriturismo come realizzare la nuova targa identificativa.
Per l’apposizione della targa si rinvia alla scheda collegata: Suap - Installazione mezzi pubblicitari. Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento: Adempimenti comunali – AD COM 06.
Cosa serve
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
- Esporre la tabella riepilogativa dei prezzi praticati nel corso dell’anno utilizzando file per la stampa messo a disposizione della regione Toscana si rinvia al sito Regione Toscana e rispettare i prezzi massimi esposti. La tabella è visionabile anche sul sito della Città Metropolitana.
- Comunicare alla Questura i soggetti alloggiati: si rinvia alla voce: Comunicazione alla Questura dei soggetti alloggiati per maggiori chiarimenti.
- Comunicare i flussi turistici: si rinvia alla voce Comunicazione dei flussi turistici per maggiori chiarimenti;
- Riscuotere l’imposta di soggiorno: si rinvia alla voce Imposta di soggiorno per maggiori chiarimenti.
Variazioni
La variazione dell’attività ricettiva obbliga ad aggiornare la relazione sull’attività agrituristica, presentata nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) e presentare una variazione della SCIA. Anche l’aggiornamento del fascicolo aziendale può rendere necessaria la variazione della SCIA. Le variazioni devono essere presentate tramite il sistema telematico di accettazione regionale STAR.
Se l’attività ha durata non annuale devono essere altresì preventivamente comunicate al SUAP le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi.
Sospensione dell'attività; subingresso; cessazione.
- Sospensione dell'attività: L’attività non può essere sospesa per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. La sospensione è soggetta a previa comunicazione al SUAP. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR.
- Subingresso: Il trasferimento dell’azienda agricola è soggetto all’aggiornamento del fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale, redigendo la relazione sull’attività agrituristica, ed entro trenta giorni dall’atto di trasferimento a presentazione di SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)
Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia alla scheda servizio: Suap - Installazione mezzi pubblicitari.
- Cessazione dell'attività: La definitiva cessazione dell’attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Non è dovuto il pagamento di diritti. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR.
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
in aggiornamento
Quanto costa
I costi sono indicati nella scheda Diritti di segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.