A chi è rivolto
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (SCIA) può essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di asseveramento e dagli elaborati redatti da un tecnico abilitato.
Descrizione
La SCIA è il titolo abilitativo necessario per dare inizio alle opere ed interventi che interessano il patrimonio edilizio esistente.
Sono sottoposti a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività edilizia) tutti gli interventi di cui all'art.135 L.R. 65/2014.
Il professionista abilitato verifica preliminarmente la legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorchè in assenza della comunicazione (CILA, CIL).
La conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonchè il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica.
Come fare
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è presentata tramite il Portale dell'Edilizia, sezione Istanze edilizie.
Le istanze trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) saranno dichiarate irricevibili.
Cosa serve
Per accedere al portale occorre l'identità digitale (SPID, CIE o CNS).
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.
All'istanza di SCIA deveno essere sempre allegati i documenti richiesti dalla normativa regionale vigente.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
Cosa si ottiene
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Tempi e scadenze
La SCIA è immediatamente efficace, salvi i casi in cui il titolare acquisisca tramite il Comune i pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dell'intervento.
Il termine entro il quale l'amministrazione può comunicare l'esito negativo è di 30 giorni.
Quanto costa
- Costo di costruzione (se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
- Diritti di segreteria (altri casi) € 200,00
- Oneri di urbanizzazione primaria (se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
- Oneri di urbanizzazione secondaria (se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
- Sanzione amministrativa (se l'intervento è in corso di esecuzione o è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
- Oblazione edilizia (se l'intervento è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
- Monetizzazioni in materia edilizia (se l'intervento prevede monetizzazioni)
- Una marca da bollo da € 16,00 (per il rilascio se viene presentata congiuntamente domanda per l'acquisizione di atti d'ufficio necessari alla realizzazione dell'intervento)
Il contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione, è autocalcolato dal professionista delegato, secondo la tabella degli oneri vigenti per l'anno in corso.
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Ulteriori informazioni
SCIA alternativa al Permesso a Costruire
La SCIA alternativa al permesso di costruire è un titolo abilitativo da richiedere in alcuni casi specifici.
Questo tipo di instanza consente di avviare specifici interventi edilizi senza dover richiedere un permesso di costruire tradizionale, semplificando così il processo burocratico per determinate opere al fine di facilitare e accelerare il processo di autorizzazione per determinati lavori di ristrutturazione e nuova costruzione.
Le tipologie di intervento permessi con questo tipo di instanza sono disciplinati dalla normativa regionale vigente.
SCIA in Sanatoria
La SCIA in sanatoria rappresenta un tipo di instanza che permette la regolarizzazione di abusi edilizi, cioè di lavori effettuati senza la presentazione della SCIA edilizia o in violazione delle relative disposizioni. Questa procedura offre, quindi, la possibilità di regolarizzare la propria situazione edilizia, evitando le sanzioni previste per l’abusivismo edilizio.
Esistono due tipologie di SCIA in sanatoria:
- SCIA tardiva: applicata quando i lavori sono ancora in fase di esecuzione
- SCIA in sanatoria per regolarizzare interventi già completati.
La SCIA in sanatoria è richiesta in situazioni in cui non sia stata precedentemente presentata la SCIA edilizia.
Il decreto salva casa ha reso la SCIA in sanatoria uno strumento più efficace per la regolarizzazione degli abusi edilizi.
Le nuove disposizioni facilitano l’accesso alla sanatoria, riducono i tempi burocratici e ampliano le possibilità di intervento, contribuendo a una maggiore legalità nel settore edilizio.
Varianti
Per eventuali varianti in corso d'opera dovrà essere presentata una nuova SCIA, salvo i casi in cui sia possibile denunciare le variazioni ad opere già eseguite (art.143 co.3 L.R. 65/2014).
La SCIA a variante non modifica in alcun modo i termini previsti, per l'inizio e la fine lavori, della pratica originaria.
Inizio e fine lavori
Nel modello di presentazione della SCIA devono essere indicati gli estremi INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori.
Lo stesso adempimento è obbligatorio anche in caso di subentro di nuove imprese durante l'esecuzione dei lavori.
Il termine per la fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della SCIA, salvo eventuali deroghe previste.
Con la fine dei lavori i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto così come approvato.
Agibilità
I professioni abilitati certificano l'agibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare con le procedure previste dagli artt. 149 e 150 L.R. 65/2014.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.L. 69/2024, convertito in legge 105/2024 - Decreto Salva Casa
- Legge regionale 10 novembre 2014 n.65 - Norme per il governo del territorio
- Regolamento edilizio vigente
- Piano Operativo Comunale
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.