Diritti di segreteria, rimborso spese e contributo concessorio
Dettagli
A chi è rivolto
A tutti coloro che presentano una pratica edilizia.
Come fare
Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato con pagoPA.
L'eventuale versamento dei diritti di segreteria in eccesso, può essere rimborsato.
Qualora siano riscontrate differenze nel calcolo del contributo concessorio, rispetto all'autocalcolo presentato per l'attivazione di un procedimento edilizio oneroso, l'interessato, che ha pagato sulla base di un prospetto errato, ha facoltà di attivare un apposito procedimento volto alla restituzione di quanto versato in eccesso.
Il procedimento per la restituzione del contributo può essere attivato anche nel caso in cui l'interessato decida di non eseguire più l'intervento edilizio.
Cosa serve
Per il pagamento occorre compilare il format del servizio on line presente in questa scheda.
La richiesta di rimborso deve essere effettuata esclusivamente dall'esecutore del versamento, senza alcuna formalità, utilizzando il modulo per la scelta della modalità di pagamento presente nella sezione Documenti.
Per motivi contabili, il nominativo collegato al conto di accredito deve coincidere con il nominativo di chi ha effettuato il versamento.
Cosa si ottiene
La ricevuta di pagamento che deve essere allegata alla presentazione della pratica edilizia.
Tempi e scadenze
Il versamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato al momento della presentazione della pratica.
In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 192 della L.R. 65/2014.
In caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza fissata si procederà ad escutere la polizza fidjussoria.
Quanto costa
Gli importi dei diritti di segreteria e dei rimborsi spese, da allegare alla presentazione delle pratiche edilizie, sono consultabili nella tabella presente nella sezione Allegati.
Per la presentazione di SCIA o CILA onerose fare l'autocalcolo degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo del costo di costruzione, da produrre unitamente al versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata e della garanzia fidejussoria nel caso di pagamento rateizzato.
Il contributo concessorio delle pratiche edilizie può essere pagato in forma rateizzata, in particolare è previsto:
- un unico sistema di rateizzazione per il contributo concessorio nel suo complesso (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione) per i soli importi superiori ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
- la possibilità di rateizzazione fino a 6 (sei) rate semestrali, con decorrenza dal pagamento della prima rata;
- la corresponsione della prima rata all'atto del rilascio del Permesso di Costruire o al momento della presentazione della SCIA/CILA;
- la maggiorazione di ogni rata degli interessi legali al tasso annuo corrente, calcolati alla data di pagamento della prima rata alla data di scadenza di ogni rata;
- la presentazione di idonea garanzia fidejussoria, prestata esclusivamente da parte di primaria compagnia di assicurazione oppure di istituto di credito oppure di intermediario finanziario, pari all'importo delle rate dovute, maggiorate degli interessi legali, valida 3 (tre) anni dalla data di pagamento della prima rata e comunque fino allo svincolo espresso da parte dell'Amministrazione Comunale, redatta secondo lo schema allegato;
- la presentazione dello schema di rateizzazione debitamente compilato in ogni sua parte;
- l'obbligo di presentazione delle ricevute delle rate pagate al fine della loro registrazione e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- la possibilità di pagamento anticipato delle rate e del conseguente svincolo delle garanzie prestate.
Con deliberazione n.143 del 30/07/2007 la Giunta Comunale ha stabilito di scalare dalle richieste di rimborso di oneri di urbanizzazione e/o contributo sul costo di costruzione e/o diritti di segreteria corrisposti in eccesso o non più dovuti per rinuncia all'intervento, i seguenti importi, forfettariamente stimati e graduati, fra loro cumulabili:
1) € 100,00, se il rimborso dovuto si riferisce a oneri di urbanizzazione;
2) € 60,00, se il rimborso dovuto si riferisce al costo di costruzione;
3) € 150,00, se il rimborso dovuto si riferisce a oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione, in conseguenza della rinuncia all'intervento;
4) € 51,65, se il rimborso dovuto si riferisce ai diritti di segreteria.
Non si procede al rimborso qualora il valore del contributo da restituire sia uguale o inferiore agli importi sopra determinati.
I suddetti importi sono esigibili per le pratiche presentate a decorrere dalla data del 01/09/2007.
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Condizioni di servizio
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