Edilizia - Procedimenti in materia forestale e vincolo idrogeologico
Dettagli
A chi è rivolto
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Descrizione
Come fare
Si comunica che dal 01/01/2020, con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Edilizio, le pratiche edilizie dovranno essere presentate eclusivamente tramite portale telematico, se disponibili le relative procedure.
Le istanze trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) saranno dichiarate irricevibili.
Cosa serve
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato (Permesso di costruire, Scia, Cila, Cil, Accertamento di conformità, ecc.ecc.).
Nel caso in cui i documenti siano stati firmati in originale cartaceo e successivamente acquisiti in formato .pdf, devono essere comunque firmati digitalmente e conservati presso lo studio o il domicilio dell'interessato.
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Con Delibera di Giunta n. 356 del 28/12/2017 sono stati integrati ed aggiornati gli importi dovuti per diritti di segreteria e rimborsi spese forfettarie per le procedure di competenza del Settore. I nuovi importi sono scaricabili qui. Per gli importi relativi a pratiche di edilizia produttiva consultare gli allegati alla delibera o contattare direttamente gli uffici SUAP. Si ricorda che le pratiche di edilizia produttiva presentate tramite il portale del SUE sono soggette al pagamento di entrambe le componenti.
Procedure collegate all'esito
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
L.R. 39/2000
D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003
Regolamento transitorio per il vincolo idrogeologico e forestale
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.