A chi è rivolto
A proprietari, comproprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali su immobili, nonché ai tecnici incaricati, che necessitano di attestare la conformità urbanistica e catastale di un immobile, ai fini edilizi o per esigenze legate a compravendite, regolarizzazioni o pratiche amministrative.
Descrizione
Il Deposito dello Stato Legittimo è un atto volontario che consente di certificare lo stato legittimo di un immobile ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001. Tale documentazione rappresenta un utile strumento per la ricostruzione della conformità edilizia di un fabbricato, anche in ottica di futura presentazione di titoli edilizi, compravendite o sanatorie.
L’istituto è stato valorizzato anche dal cosiddetto Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024) che, nel semplificare alcune difformità edilizie minori, promuove la necessità di una ricostruzione puntuale dello stato legittimo degli immobili.
Non costituisce titolo edilizio ma un deposito volontario.
Come fare
La richiesta deve essere presentata tramite il Portale dell'Edilizia, sezione Istanze edilizie.
Se l'istanza è relativa a un intervento produttivo, l'istanza deve eseere presentata tramite Portale STAR.
Le istanze trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) saranno dichiarate irricevibili.
Cosa serve
Per accedere al portale occorre l'identità digitale (SPID, CIE o CNS).
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.
Il deposito dello stato legittimo deveno essere sempre allegati i documenti richiesti dalla normativa regionale vigente.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
Cosa si ottiene
Il deposito dello stesso dichiarato dal tecnico.
Tempi e scadenze
La conclusione del procedimento è immediata.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Art. 9-bis D.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”
- L.R. Toscana n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”
- Art. 17 del Regolamento Edilizio Comunale
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.