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Definizione e/o rettifica condono edilizio

Servizio attivo

Dettagli

Definizione delle istanze di condono presentate ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994 e della legge regionale 53/2004 ancora pendenti.
Richiesta di correzione di errori di rilievo riscontrati sui grafici allegati a condoni rilasciati.

A chi è rivolto

Proprietari di immobili e altri titolari di diritti

Descrizione

Possono conseguire la concessione/autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate ed eseguite senza licenza/concessione edilizia/autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse.

 

Come fare

Per la definizione dei condoni edilizi non rilasciati, può essere inoltrata all'Amministrazione richiesta in carta libera, indicando i dati dell'attuale proprietà, i riferimenti dell'istanza originaria, l'immobile oggetto della richiesta ed eventualmente il nominativo di un professionista di fiducia, che seguirà l'iter della pratica.
La richiesta di rettifica, da inoltrare sul specifico modello, può essere presentata  con riferimento alle sole opere oggetto di rilascio di condono,  per come riportato nella tavola degli interventi allegata all'atto.

Cosa serve

Per la definizione dei condoni è necessario l'invio di richiesta e la produzione di eventuali integrazioni risultanti necessarie a seguito dell'iter istruttorio.
Per la rettifica di condono deve essere prodotta la documentazione indicata nel modello scaricabile dalla sezione Documenti.

Cosa si ottiene

Titolo edilizio valido per la sanatoria per gli interventi già eseguiti.

Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

Per la definizine e/o rettifica di condono sono dovuti i diritti di segreteria e rimborsi spese forfettarie. 
Nel caso del condono potrebbe essere richiesto il pagamento del conguaglio dell'oblazione e/o oneri concessori se dovuti.

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della L. 47/1985 e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della legge.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

L. 47/1985; L. 724/1994; L.R. 53/2004; L. 326/2003

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.

Schede collegate

Pratiche Edilizie

Informazioni su rilascio e/o deposito titoli abilitativi per interventi edilizi e prenotazione appuntamenti con i tecnici

Diritti di segreteria, rimborso spese e contributo concessorio

Informazioni per il pagamento dei diritti di segreteria, rimborso spese forfettarie e oneri concessori dovuti per la presentazione delle pratiche edilizie.

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Ultimo aggiornamento:

24/12/2024, 12:25