Definizione e/o rettifica condono edilizio
Dettagli
Richiesta di correzione di errori di rilievo riscontrati sui grafici allegati a condoni rilasciati.
A chi è rivolto
Proprietari di immobili e altri titolari di diritti
Descrizione
Possono conseguire la concessione/autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate ed eseguite senza licenza/concessione edilizia/autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse.
Come fare
Per la definizione dei condoni edilizi non rilasciati, può essere inoltrata all'Amministrazione richiesta in carta libera, indicando i dati dell'attuale proprietà, i riferimenti dell'istanza originaria, l'immobile oggetto della richiesta ed eventualmente il nominativo di un professionista di fiducia, che seguirà l'iter della pratica.
La richiesta di rettifica, da inoltrare sul specifico modello, può essere presentata con riferimento alle sole opere oggetto di rilascio di condono, per come riportato nella tavola degli interventi allegata all'atto.
Cosa serve
Per la definizione dei condoni è necessario l'invio di richiesta e la produzione di eventuali integrazioni risultanti necessarie a seguito dell'iter istruttorio.
Per la rettifica di condono deve essere prodotta la documentazione indicata nel modello scaricabile dalla sezione Documenti.
Cosa si ottiene
Titolo edilizio valido per la sanatoria per gli interventi già eseguiti.
Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Per la definizine e/o rettifica di condono sono dovuti i diritti di segreteria e rimborsi spese forfettarie.
Nel caso del condono potrebbe essere richiesto il pagamento del conguaglio dell'oblazione e/o oneri concessori se dovuti.
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Ulteriori informazioni
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della L. 47/1985 e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della legge.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
L. 47/1985; L. 724/1994; L.R. 53/2004; L. 326/2003
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.