Condono edilizio
Dettagli
A chi è rivolto
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Descrizione
Possono conseguire la concessione/autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate ed eseguite senza licenza/concessione edilizia/autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse.
Come fare
In caso sia necessario presentare, ad oggi, integrazioni o nuove istanze (art. 40 L. 47/1985) lo Sportello unico dell'Edilizia mette a disposizione le copie dei modelli cartacei del Condono 1985.
Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Con Delibera di Giunta n. 356 del 28/12/2017 sono stati integrati ed aggiornati gli importi dovuti per diritti di segreteria e rimborsi spese forfettarie per le procedure di competenza del Settore. I nuovi importi sono scaricabili qui.
Accedi al servizio
Vincoli
Per la rettifica di errori di rappresentazione relativamente alle istanze di condono edilizio gia' rilasciate, consulta la pagina dedicata.
Ulteriori informazioni
Per la definizione dei condoni edilizi non rilasciati, puo' essere inoltrata all'Amministrazione richiesta in carta libera, indicando i dati dell'attuale proprieta', l'immobile oggetto della richiesta ed eventualmente il nominativo di un professionista di fiducia, che seguira' l'iter della pratica.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della L. 47/1985 e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della legge.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
L. 47/1985
L. 724/1994
L.R. 53/2004
L. 326/2003
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.