A chi è rivolto
La CIL o CILA può essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo. In caso di CILA la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di asseveramento e dagli elaborati redatti da un tecnico abilitato.
Descrizione
Le comunicazioni di attività edilizia libera sono disciplinate dall'art. 136 L.R. 65/2014 commi 1 e 2.
Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo edilizio, ma previa comunicazione di inizio lavori (CIL).
L'esecuzione delle opere indicate al comma 2 è subordinata alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ed è corredata da una dichiarazione asseverata da un tecnico professionista con la quale si certifica la conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio e alle normative di settore dell'intervento.
Come fare
La CIL e CILA devono necessariamente essere presentate tramite il Portale dell'Edilizia, sezione Istanze edilizie.
Le domande trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) sono dichiarate irricevibili.
Cosa serve
Per accedere al portale occorre l'identità digitale (SPID, CIE o CNS).
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.
Alla domanda di CIL o CILA devono essere sempre allegati i documenti richiesti dalla normativa regionale vigente.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
Cosa si ottiene
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento.
In caso contrario l’Amministrazione comunica l’esito negativo.
Tempi e scadenze
CIL e CILA sono immediatamente efficaci, salvi i casi in cui il titolare acquisisca tramite il Comune i pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dell'intervento.
Quanto costa
- Diritti di segreteria € 50,00
Se viene presentata congiuntamente domanda per l'acquisizione di atti d'ufficio necessari alla realizzazione dell'intervento:
- una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta
- una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio
Nel caso in cui l'intervento sia in corso di esecuzione o sia stato realizzato in assenza di comunicazione:
- sanzione pecuniaria per le opere di cui al comma 2 art. 136 L.R. 65/2014
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Ulteriori informazioni
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comportano la sanzione pecuniaria pari a € 1.000,00 come disposto dall'art. 136 c. 6 della L.R n. 65/2014. La sanzione è ridotta di 2/3 se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Lo sportello unico effettua controlli a campione ai sensi del comma 9 dell'art. 136 della L.R n. 65/2014.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 - Norme per il governo del territorio
- Regolamento edilizio vigente
- Piano Operativo Comunale
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.