A chi è rivolto
L'agibilità degli edifici è attestata da un professionista abilitato.
Descrizione
L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari di un edificio è la certificazione con cui il professionista abilitato assevera sotto la propria responsabilità la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria:
- per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione
- in conseguenza dell'esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopra elevazione, totali o parziali
- in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici
- in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso
- per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
Come fare
L'attestazione asseverata di agibilità è presentata tramite il Portale dell'Edilizia, sezione Istanze edilizie.
Le domande trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) sono dichiarate irricevibili.
Cosa serve
Per accedere al portale occorre l'identità digitale (SPID, CIE o CNS).
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.
All'attestazione devono essere sempre allegati i documenti richiesti dalla normativa regionale vigente.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
Cosa si ottiene
L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari di un edificio.
Tempi e scadenze
- La certificazione di agibilità dell'edificio decorre dalla data di deposito presso lo sportello.
- Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione l’azienda sanitaria locale esegue ispezioni, anche a campione, per verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni.
Quanto costa
- Diritti di segreteria 50 €
- Rimborso spese 50 €
- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 in caso di mancata presentazione dell'attestazione
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 - Norme per il governo del territorio
- Regolamento edilizio vigente
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.