Accertamento di conformità e Accertamento di compatibilità paesaggistica
Dettagli
A chi è rivolto
Proprietari di immobili, professionisti del settore edilizio e altri soggetti autorizzati che intendono realizzare interventi edilizi e necessitano di chiarimenti preliminari sulle normative applicabili.
Descrizione
Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità
In caso di interventi relizzati in assenza di titolo edilizio, o di totale difformità, è possibile presentare istanza di permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
Disciplinato dall’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali dal permesso di costruire, e nei casi di assenza o difformità della segnalazione certificata di inizio attività, fino all’erogazione delle sanzioni amministrative, consente al proprietario dell’immobile di ottenere il permesso a costruire in sanatoria e di depositare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria verificando la cosiddetta “conformità asincrona”.
Secondo quest’ultima l’opera deve rispettare la normativa edilizia vigente al momento della sua esecuzione e la normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Disciplinato dall’art.167 del D.lgs 42/2004, l’accertamento di compatibilità paesaggistica nell’ipotesi di interventi eseguiti senza autorizzazione, che non abbiano determinato incrementi di superficie e/o di volume, consente di ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nei casi in cui l’amministrazione competente accerti la compatibilità dell’intervento rispetto al vincolo paesaggistico.
Per le sole fattispecie di cui all'articolo 36-bis è possibile ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica anche nei casi di aumento di volume e superficie tramite il procedimento di sanatoria dedicato.
Come fare
La richiesta deve essere presentata tramite il Portale dell'Edilizia, sezione Istanze edilizie.
Se l'istanza è relativa a un intervento produttivo, l'istanza deve eseere presentata tramite Portale STAR.
Le istanze trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) saranno dichiarate irricevibili.
Cosa serve
Per accedere al portale occorre l'identità digitale (SPID, CIE o CNS).
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.
All'istanza devono essere sempre allegati i documenti richiesti dalla normativa regionale vigente.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, un'attestazione in caso di SCIA in sanatoria oppure l'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica.
Tempi e scadenze
- Per richiesta del Permesso a costruire in sanatoria ai sensi del 36-bis il procedimento amministrativo si conclude entro 45 giorni.
- Per la Segnalazione di inizio attività in sanatoria i termini del procedimento amministrativo sono di 30 giorni.
- Per l’accertamento di compatibilità paesaggistica il procedimento si conclude entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza.
Quanto costa
Accertamento di compatibilità paesaggistica
- Diritti di segreteria (Accertamento di compatibilità paesaggistica) 200,00 €
- Diritti di segreteria (Autorizzazione paesaggistica) 100,00 €
- Marca da bollo (per il rilascio) 16,00 €
- Marca da bollo 16,00 € (per la richiesta)
Accertamento di conformità
- Diritti di segreteria 150,00 €
- Rimborso spese 50,00 €
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.Lgs. 42/2004
- Legge regionale 10 novembre 2014 n.65 - Norme per il governo del territorio
- Regolamento edilizio vigente
- Piano Operativo Comunale
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.