Trasporto funebre
Dettagli
A chi è rivolto
in aggiornamento
Descrizione
Nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza, con mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, previo pagamento del diritto fisso di € 10,33 per trasporto da versare a mezzo bollettino di conto corrente postale già predisposto dal Comune, salvo particolari accordi per versamenti trimestrali o semestrali, stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.19 del citato D.P.R. n. 285 10 settembre 1990.
I trasporti funebri sono effettuati in conformità all'apposita ordinanza del Sindaco, che disciplina anche i percorsi consentiti.
Come fare
L'Ufficio dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione al trasporto previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto fisso.
Nel caso di trasporto fuori Comune deve essere presentata domanda in bollo.
Cosa serve
in aggiornamento
Cosa si ottiene
in aggiornamento
Tempi e scadenze
in aggiornamento
Quanto costa
Se il trasporto si effettua dal territorio comunale al territorio di un altro Comune, è dovuta l'imposta l'imposta di bollo ed il cittadino deve presentare all'ufficio una marca da bollo da € 16,00.
All'interno del Comune l'imposta di bollo non è dovuto.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Reclami ricorsi opposizioni
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.