Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Trascrizione di atto di stato civile dall'estero (nascita, matrimonio/unione civile o morte)

Servizio attivo

Dettagli

Il servizio riguarda la trascrizione di un atto di stato civile (nascita, matrimonio/unione civile, morte) redatto all'estero.

A chi è rivolto

Cittadini italiani iscritti nell'anagrafe della popolazione residente o nell'A.I.R.E. del Comune di Sesto Fiorentino.

Descrizione

La trascrizione di un atto di stato civile (nascita, matrimonio/unione civile, morte) redatto all'estero, non pervenuto al Comune dal Consolato competente, e riguardante un cittadino italiano, può essere richiesta direttamente all'Ufficiale di Stato Civile dall'interessato o dal genitore (qualora si tratti di nascita o morte di figlio minore).

Come fare

Previo appuntamento da richiedersi via email o telefonicamente, occorre presentarsi di persona all'Ufficio di Stato Civile. 

Cosa serve

  • Istanza al Sindaco in bollo
  • Copia integrale dell'atto di stato civile oppure certificato in originale.

I documenti devono essere tradotti e legalizzati.   

Cosa si ottiene

La trascrizione dell'atto nei registri di Stato Civile italiani.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla consegna della documentazione completa e corretta

Quanto costa

Istanza in bollo € 16,00 

Accedi al servizio

Largo V Maggio

Sede Servizi Demografici, U.R.P.

Largo V Maggio 3 - 50019 Sesto fiorentino

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 

Reclami ricorsi opposizioni

Rimedi Giurisdizionali

Ricorso al Tribunale Ordinario

Potere sostitutivo

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla legge.

 

Ultimo aggiornamento:

20/12/2024, 13:19