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Separazione e divorzio con accordo di negoziazione assistita da avvocati

Servizio attivo

Dettagli

L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).

A chi è rivolto

Cittadini che intendono raggiungere un accordo di separazione o divorzio consensuale oppure la modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

Descrizione

Le convenzioni di negoziazione assistita tra coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio devono essere concluse di fronte ad avvocati (almeno uno per ciascun coniuge), che poi provvederanno a trasmettere l'atto alla procura della Repubblica per ottenere il Nulla Osta o autorizzazione alla trascrizione.

 

Come fare

Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione. 
 

Cosa serve

Il cittadino deve rivolgersi ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti previsti.

La documentazione da inviare a cura degli avvocati, è una copia conforme all’originale dell'accordo, munito delle certificazioni di legge relative all’autografia delle firme dei coniugi e della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; se trasmesso a mezzo pec, deve essere redatto in formato .pdf.p7m con firma digitale di uno degli avvocati che assistono le parti, attestante la conformità della copia digitale all'originale cartaceo.

La comunicazione di trasmissione deve essere sottoscritta da tutti gli avvocati delle parti, mentre l'invio può essere effettuato da uno solo di essi.

Cosa si ottiene

La separazione o il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione/divorzio. 

Tempi e scadenze

Tempi e scadenze non sono al momento disponibili. Particolari esigenze di celerità possono essere rappresentate all'Ufficio di Stato Civile dopo l'invio della documentazione completa.

Quanto costa

Nessun costo

Procedure collegate all'esito

L'ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione ed alle successive  annotazioni.

All'avvocato che non rispetta l'obbligo della trasmissione nei termini si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 10.000,00.

Accedi al servizio

Largo Cinque Maggio, 3

Sede Servizi Demografici, U.R.P.

Largo Cinque Maggio, 3 - 50019 Sesto fiorentino

Ulteriori informazioni

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

Legge n. 898 dell'1.12.1970 e successive modificazioni.

D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.

D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento di stato civile).

Reclami ricorsi opposizioni

Rimedi giurisdizionali

Ricorso al Tribunale Ordinario nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l).

Potere sostitutivo

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla legge. 

 

Schede collegate

Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di Stato Civile

I coniugi possono concludere davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili.
Ultimo aggiornamento:

27/02/2025, 16:48