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Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di Stato Civile

Servizio attivo

Dettagli

I coniugi possono concludere davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili.

A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare oppure modificare le condizioni di separazione/divorzio.
L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile non è consentito in presenza di:

  • figli minori dei coniugi
  • figli maggiorenni incapaci  o portatori di un handicap grave ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992
  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
  • necessità di disporre del proprio patrimonio (es. assegnazione della casa coniugale)

 

Descrizione

I coniugi possono concludere davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, limitatamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tra i coniugi.
 

Come fare

I coniugi devono telefonare all'Ufficio di Stato Civile o inviare una mail indicando i loro dati, il Comune di attuale residenza ed allegando i documenti di identità. Ritenuta la propria competenza a procedere e espletata l'istruttoria, l'Ufficiale di Stato Civile darà un appuntamento durante il quale viene compilato e sottoscritto l'accordo con il quale i coniugi rendono la dichiarazione di volersi separare o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

Cosa serve

Documenti di identità

L'assistenza di un avvocato per ciascuna delle parti è facoltativa.

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio.

Tempi e scadenze

Dalla data  di dichiarazione della separazione decorre il termine di 6 mesi di separazione legale necessario per poter chiedere il divorzio.
Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l'Ufficiale di Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento, successivo di almeno trenta giorni, per la conferma dell'accordo.
Se i coniugi non si presentano a questo secondo appuntamento, l'accordo non è confermato.

Quanto costa

  • Diritto fisso di € 16,00 da pagare tramite il servizio on line pagoPA prima del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell'atto contenente l'accordo.

Accedi al servizio

Largo Cinque Maggio, 3

Sede Servizi Demografici, U.R.P.

Largo Cinque Maggio, 3 - 50019 Sesto fiorentino

Ulteriori informazioni

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all'uso della casa coniugale, all'assegno di mantenimento dei figli), mentre è possibile stabilire la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o divorzile.
L'accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti  dall'art. 3 della legge 898/1970.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 898 dell'1.12.1970 e successive modificazioni
  • D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014
  • D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento di stato civile)

Reclami ricorsi opposizioni

Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Ricorso al Tribunale Ordinario

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.

Schede collegate

Separazione e divorzio con accordo di negoziazione assistita da avvocati

L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).
Ultimo aggiornamento:

28/02/2025, 14:35