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Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di Stato Civile

Servizio attivo

Dettagli

I coniugi possono concludere davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli ...

A chi è rivolto

L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile non è consentito in presenza di:

  •     figli minori dei coniugi;

  •     figli maggiorenni incapaci  o portatori di un handicap grave ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992;

  •     figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all'uso della casa coniugale, all'assegno di mantenimento ), mentre è possibile stabilire la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o divorzile.

L'accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti  dall'art. 3 della legge 898/1970 (di cui il principale è rappresentato dal fatto che siano decorsi almeno 6 mesi dalla prima udienza di comparizione davanti al magistrato).

Descrizione

I coniugi possono concludere davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, limitatamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tra i coniugi.

L'assistenza di un avvocato per ciascuna delle parti è facoltativa.

Come fare

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Cosa serve

Documenti di identità e modello ISTAT, pubblicato in questa pagina.

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

Diritto fisso di € 16,00 da pagare tramite piattaforma pagoPA prima del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell'atto contenente l'accordo.

Procedure collegate all'esito

I coniugi devono telefonare all'ufficio di stato civile o inviare una mail indicando i loro dati, il comune di attuale residenza ed allegando i documenti di identità. Ritenuta la propria competenza a procedere e espletata l'istruttoria, l'ufficiale di stato civile darà un appuntamento durante il quale viene compilato e sottoscritto l'accordo con il quale i coniugi rendono la dichiarazione che vogliono separararsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

Da questa data decorre il termine di 6 mesi di separazione legale necessario per poter chiedere il divorzio.

Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l'ufficiale di Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento - successivo di almeno trenta giorni  -  per la conferma dell'accordo. Se i coniugi non si presentano a questo secondo appuntamento, l'accordo non è confermato.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 898 dell'1.12.1970 e successive modificazioni.
  • D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.
  • D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento di stato civile).

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Ultimo aggiornamento:

03/12/2024, 17:03