Riconoscimento dei figli naturali
Dettagli
Il riconoscimento avvienepresso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori.
A chi è rivolto
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Descrizione
Si tratta del riconoscimento di maternità o paternità relativo a figli naturali, cioè nati da una coppia non sposata.
Il riconoscimento avvienepresso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NASCITURO
Entrambi i genitori naturali possono riconoscere il figlio prima della nscita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile con certificazione del medico della ASL che attesta lo stato di gravidanza.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SUCCESSIVO ALLA DENUNCIA DI NASCITA
Entrambi o uno solo dei genitori possono riconoscere il figlio in un momento successivo alla dichiarazione di nascita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
La dichiarazione in entrambi i casi deve essere resa dal genitore o dai genitori naturali, che devono avere compiuto 16 anni.
Come fare
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Cosa serve
E' necessaria la presentazione di documentazione, da richiedere, unitamente agli ulteriori chiarimenti, all'Ufficio Stato Civile.
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Vincoli
Nel caso di riconoscimento paterno successivo al riconoscimento materno, i genitori devono richiedere al Tribunale l'attribuzione del cognome al bambino, indicando nella domanda la propria scelta.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.P.R. 3.11.2000 n.396 art.42 e seguenti.
Reclami ricorsi opposizioni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
- la rettificazione di un atto dello stato civile
- la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
- opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.