A chi è rivolto
I richiedenti devono:
- essere residenti a Sesto Fiorentino o iscritti nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE) di Sesto Fiorentino;
- essere di stato libero
- avere la capacità a contrarre matrimonio.
Il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti.
Descrizione
La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa presentare opposizione.
Le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste:
- dagli sposi, qualora uno dei due sia residente nel Comune di Sesto Fiorentino;
- dall'Ufficiale di Stato Civile di un altro Comune;
- da un Consolato italiano all'estero.
Come fare
Se uno o entrambi gli sposi sono residenti a Sesto Fiorentino la richiesta di pubblicazioni di matrimonio deve essere inviata via mail o via pec, compilando in ogni parte il modulo di richiesta pubblicato in questa pagina e allegando copia dei documenti di identità. Non saranno prese in considerazione le richieste compilate solo parzialmente.
Il cittadino straniero deve allegare il Nulla Osta come indicato nella sezione Documentazione da presentare; se non conosce la lingua italiana e si avvale di un interprete per la compilazione, deve comunicarne i dati insieme all'invio della richiesta.
In caso di matrimonio religioso è necessario inviare anche la richiesta di pubblicazioni civili del parroco o di altro ministro di culto ammesso.
Dopo un paio di settimane dalla richiesta gli sposi devono richiamare l'ufficio per fissare un appuntamento durante il quale l'Ufficiale di Stato Civile provvederà alla stesura delle pubblicazioni che verranno sottoscritte dagli intervenuti.
All'appuntamento gli sposi devono consegnare l'originale della richiesta del Ministro di Culto già inviata, mentre il cittadino straniero deve presentare l'originale del Nulla Osta e, se non conosce la lingua italiana, deve essere accompagnato dall'interprete indicato con l'invio della richiesta.
In alternativa gli sposi possono presentarsi all'Ufficio Stato Civile in orario di apertura al pubblico, senza appuntamento, per procedere alla richiesta dei documenti necessari per la celebrazione, alla cui acquisizione provvederà d'ufficio l'Ufficiale di Stato civile. Quando il cittadino straniero non conosce la lingua italiana deve presentarsi all'ufficio di stato civile con un interprete, che provvede alle necessarie traduzioni. Nel caso in cui gli sposi vogliano contrarre matrimonio religioso è necessario presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile con la richiesta di pubblicazioni civili del ministro di culto, oltre che un documento d'identità valido.
Cosa serve
Per il matrimonio da celebrare con rito civile, l'Ufficio di Stato Civile provvede direttamente alla richiesta dei documenti.
Per il matrimonio da celebrare con rito cattolico o di altro culto ammesso, i futuri sposi devono produrre richiesta di pubblicazioni da parte del ministro di culto.
Per il minore di anni 18 (che abbia compiuto 16 anni) è necessario decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni.
Se uno degli sposi è cittadino straniero deve presentare il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio rilasciato dal proprio consolato. La firma del console deve essere legalizzata presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo , via Giacomini, 8).
Cosa si ottiene
.
Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Per ogni pubblicazione di matrimonio da effettuare nel Comune di Sesto Fiorentino o in altri Comuni è necessario corrispondere l'imposta di bollo tramite piattaforma nazionale pagoPA
La richiesta di pubblicazione proveniente da un Consolato d'Italia all'estero è gratuita.
Procedure collegate all'esito
La pubblicazione avviene mediante l'affissione dell'atto all'albo pretorio on line del Comune di Sesto Fiorentino per la durata di otto giorni. Il matrimonio non può essere contratto prima del quarto giorno successivo al termine delle pubblicazioni. Se uno degli sposi è residente in un Comune diverso l'ufficiale di Stato Civile provvede a richiedere la pubblicazione al Comune di residenza.
Una volta scaduti i termini della pubblicazione gli sposi devono venire a ritirare il certificato di eseguita pubblicazione per il parroco.
Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dal termine del periodo di pubblicazione.
Accedi al servizio
Vincoli
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI può essere dichiarata all'atto di celebrazione del matrimonio, previo opportuno preavviso all'Ufficiale di Stato Civile al momento delle pubblicazioni, nel caso di matrimonio civile; oppure al Parroco, nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI.
Resta comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile anche dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso, è il notaio che trasmette l'atto al Comune).
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.P.R.3.11.2000 n.396 art.50 e seguenti
art. 116 c.c.
legge n. 94/2009
Reclami ricorsi opposizioni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
la rettificazione di un atto dello stato civile
la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
la formazione di un atto omesso
la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.