A chi è rivolto
I richiedenti devono:
- essere residenti a Sesto Fiorentino
- essere di stato libero
- avere la capacità a contrarre matrimonio.
Il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti.
Descrizione
Le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste:
- dagli sposi, qualora uno dei due sia residente nel Comune di Sesto Fiorentino
- dall'Ufficiale di Stato Civile di un altro Comune
- da un Consolato italiano all'estero.
Chi abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio può presentare opposizione.
Come fare
Se uno o entrambi gli sposi sono residenti a Sesto Fiorentino la richiesta di pubblicazioni di matrimonio deve essere inviata via mail o via pec, compilando in ogni parte il modulo di richiesta presente nella sezione Documenti e allegando copia dei documenti di identità. Non saranno prese in considerazione le richieste compilate solo parzialmente.
Il cittadino straniero deve allegare il Nulla Osta; se non conosce la lingua italiana e si avvale di un interprete per la compilazione, deve comunicarne i dati insieme all'invio della richiesta.
In caso di matrimonio religioso è necessario inviare anche la richiesta di pubblicazioni civili del parroco o di altro ministro di culto ammesso.
Dopo la ricezione della documentazione e la verifica dei requisiti, sarà fissato un appuntamento durante il quale l'Ufficiale di Stato Civile provvederà alla stesura delle pubblicazioni che verranno sottoscritte dagli intervenuti.
All'appuntamento gli sposi devono consegnare l'originale della richiesta del Ministro di Culto già inviata, mentre il cittadino straniero deve presentare l'originale del Nulla Osta e, se non conosce la lingua italiana, deve essere accompagnato dall'interprete indicato con l'invio della richiesta.
Nel caso in cui gli sposi vogliano contrarre matrimonio religioso è necessario presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile con la richiesta di pubblicazioni civili del ministro di culto, oltre che un documento d'identità valido.
Cosa serve
Per il matrimonio da celebrare con rito civile, l'Ufficio di Stato Civile provvede direttamente alla richiesta dei documenti.
Per il matrimonio da celebrare con rito cattolico o di altro culto ammesso, i futuri sposi devono produrre richiesta di pubblicazioni da parte del ministro di culto.
Per il minore di anni 18 (che abbia compiuto 16 anni) è necessario decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni.
Se uno degli sposi è cittadino straniero deve presentare il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti.
Cosa si ottiene
La pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio.
Tempi e scadenze
L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.
Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.
Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.
Quanto costa
Per ogni pubblicazione di matrimonio da effettuare nel Comune di Sesto Fiorentino o in altri Comuni è necessario corrispondere l'imposta di bollo tramite il servizio on line pagoPA; nel caso in cui entrambi i nubendi sono residenti a Sesto Fiorentino l’imposta di bollo è di 16 euro, se uno degli sposi è residente in altro Comune l’imposta di bollo è di 32 euro. In caso di celebrazione del matrimonio con rito civile in altro Comune occore un ulteriore imposta di bollo di 16 euro.
Procedure collegate all'esito
La pubblicazione avviene mediante l'affissione dell'atto all'albo pretorio on line del Comune di Sesto Fiorentino per la durata di otto giorni. Il matrimonio non può essere contratto prima del quarto giorno successivo al termine delle pubblicazioni.
Accedi al servizio
Vincoli
Scelta del regime patrimoniale
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni può essere dichiarata all'atto di celebrazione del matrimonio, previo opportuno preavviso all'Ufficiale di Stato Civile al momento delle pubblicazioni, nel caso di matrimonio civile, oppure al Parroco, nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.P.R.3.11.2000 n.396 art.50 e seguenti
- Art. 116 c.c.
- Legge n. 94/2009
Reclami ricorsi opposizioni
Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Chiunque intenda promuovere:
la rettificazione di un atto dello stato civile
la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
la formazione di un atto omesso
la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.