Esatta indicazione del proprio nome
Dettagli
A chi è rivolto
Tutti coloro che hanno necessità di modificare il proprio nome composto da più elementi per “sanare situazioni pregresse” da cui risulti una discordanza tra il nome risultante nell’atto di nascita e l’uso fattone (per esempio nome attribuito nell’atto di nascita: Anna, aggiuntivo: Maria; uso fattone Anna con discordanze Anna Maria nella certificazione anagrafica- atto di matrimonio-carta di identità, patente di guida, ecc. ecc.) oppure per verificare, al fine di correggere, la presenza di trattino o altri elementi di congiunzione.
Descrizione
Il proprio nome può essere composto da due o più elementi (ad esempio Anna Maria o Giovanni Paolo). In questi casi l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è iscritto/trascritto l’atto di nascita o dove si è residenti può verificare, su richiesta dell’interessato, se sia possibile mantenere solo il primo elemento del nome o anche i successivi.
L’interessato può dichiarare l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome sugli atti, compatibilmente con l’uso fattone e con quanto risulta dall’atto di nascita .
L’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria per verificare le esatte generalità del richiedente e se sia possibile dare seguito alla richiesta dell’interessato. In caso positivo si procede ad effettuare tutte le comunicazioni conseguenti alla variazione in base all’art. 36 co. 3 del DPR 396/2000
Come fare
Deve essere trasmessa una email con le proprie generalità e la scansione del proprio documento di identità, con cui si richiede la verifica della composizione del proprio nome, lasciando i recapiti ai quali l’Ufficiale di Stato Civile possa rispondere.
Cosa serve
Estratto dell’atto di nascita e/o copia integrale, alla cui acquisizione provvede l’Ufficiale di Stato Civile competente.
L’istanza di variazione ex art. 36 DPR 396/2000 può essere compilata dopo essere stati contattati dall’Ufficio di Stato Civile utilizzando il modulo allegato.
Cosa si ottiene
La modifica del nome composto da più elementi
Tempi e scadenze
Quanto costa
Nessuno
Ulteriori informazioni
La scelta:
- può essere fatta una sola volta
- ha effetti irreversibili
- non deve alterare l’ordine degli elementi del nome
- non è possibile per i cittadini stranieri né per le persone nate dopo il 30.03.2001. Per questi ultimi e per il cambiamento o aggiunta di cognome e nome è competente la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo del luogo di residenza, alla quale occorre rivolgersi per tutte le informazioni.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Reclami ricorsi opposizioni
Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
In caso di opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione art. 36 o altro adempimento può essere proposto ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni, le correzioni e le ricostruzioni di tutti gli atti di stato civile, anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
Potere sostitutivo
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