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Esatta indicazione del proprio nome

Servizio attivo

Dettagli

Chi ha interesse a modificare il proprio nome composto da due o più elementi (ad esempio Anna Maria o Giovanni Paolo) può indicare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza come intende chiamarsi, cioè se mantenere solo il primo elemento del nome o anche i successivi.

A chi è rivolto

Tutti coloro che hanno necessità di modificare il proprio nome composto da più elementi per “sanare situazioni pregresse” da cui risulti una discordanza tra il nome risultante nell’atto di nascita e l’uso fattone (per esempio nome attribuito nell’atto di nascita: Anna, aggiuntivo: Maria; uso fattone Anna con discordanze Anna Maria nella certificazione anagrafica- atto di matrimonio-carta di identità, patente di guida, ecc. ecc.) oppure per verificare, al fine di correggere, la presenza di trattino o altri elementi di congiunzione. 

Descrizione

Il proprio nome può essere composto da due o più elementi (ad esempio Anna Maria o Giovanni Paolo). In questi casi l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è iscritto/trascritto  l’atto di nascita o dove si è residenti può verificare, su richiesta dell’interessato, se sia possibile mantenere solo il primo elemento del nome o anche i successivi. 
L’interessato può dichiarare l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome sugli atti, compatibilmente con l’uso fattone e con quanto risulta dall’atto di nascita .

L’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria per verificare le esatte generalità del richiedente e se sia possibile dare seguito alla richiesta dell’interessato. In caso positivo si procede ad effettuare tutte le comunicazioni conseguenti alla variazione in base all’art. 36 co. 3 del DPR 396/2000   

Come fare

Deve essere trasmessa una email con le proprie generalità e la scansione del proprio documento di identità, con cui si richiede la verifica della composizione del proprio nome, lasciando i recapiti ai quali l’Ufficiale di Stato Civile possa rispondere.

 

Cosa serve

Estratto dell’atto di nascita e/o copia integrale, alla cui acquisizione provvede l’Ufficiale di Stato Civile competente.
L’istanza di variazione ex art. 36 DPR 396/2000 può essere compilata dopo essere stati contattati dall’Ufficio di Stato Civile utilizzando il modulo allegato.  

Cosa si ottiene

La modifica del nome composto da più elementi 

Tempi e scadenze

30
giorni
dalla presentazione della domanda

Quanto costa

Nessuno

Ulteriori informazioni

La scelta:

  • può essere fatta una sola volta
  • ha effetti irreversibili 
  • non deve alterare l’ordine degli elementi del nome
  • non è possibile per i cittadini stranieri né per le persone nate dopo il 30.03.2001. Per questi ultimi e per il cambiamento o aggiunta di cognome e nome è competente la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo del luogo di residenza, alla quale occorre rivolgersi per tutte le informazioni.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Reclami ricorsi opposizioni

Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
In caso di opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione art. 36 o altro adempimento può essere proposto ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni, le correzioni e le ricostruzioni di tutti gli atti di stato civile, anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.

 

Ultimo aggiornamento:

14/11/2024, 17:29