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Correzione degli atti di stato civile

Servizio attivo

Dettagli

Il cittadino che riscontri errori in un estratto o certificato di nascita, matrimonio o morte  può:

    presentare richiesta di rettifica dell'atto al Tribunale competente per territorio;
    richiedere all'Ufficio di Stato Civile di provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati sull'atto.

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A chi è rivolto

Nel caso di correzione di atto o certificato di morte , la domanda di correzione deve essere presentata dal parente più prossimo della persona deceduta.

Descrizione

Il cittadino che riscontri errori in un estratto o certificato di nascita, matrimonio o morte  può:

  1.     presentare richiesta di rettifica dell'atto al Tribunale competente per territorio;
  2.     richiedere all'Ufficio di Stato Civile di provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati sull'atto.

L'Ufficio di Stato Civile ne dà comunicazione alla Procura, al Tribunale e agli interessati.

Come fare

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Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile e Certificati Anagrafici

Carte d'identità su appuntamento telefonando al numero 055055 o su agenda on line.
Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive ingresso libero martedi dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Servizi di Stato Civile su appuntamento telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

D.P.R.3.11.2000 n.396 art.98.

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Ultimo aggiornamento:

03/12/2024, 17:12