Correzione degli atti di stato civile
Dettagli
presentare richiesta di rettifica dell'atto al Tribunale competente per territorio;
richiedere all'Ufficio di Stato Civile di provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati sull'atto.
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A chi è rivolto
Nel caso di correzione di atto o certificato di morte , la domanda di correzione deve essere presentata dal parente più prossimo della persona deceduta.
Descrizione
Il cittadino che riscontri errori in un estratto o certificato di nascita, matrimonio o morte può:
- presentare richiesta di rettifica dell'atto al Tribunale competente per territorio;
- richiedere all'Ufficio di Stato Civile di provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati sull'atto.
L'Ufficio di Stato Civile ne dà comunicazione alla Procura, al Tribunale e agli interessati.
Come fare
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.P.R.3.11.2000 n.396 art.98.
Reclami ricorsi opposizioni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
- la rettificazione di un atto dello stato civile
- la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
- opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.