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Convivenze di fatto

Servizio attivo

Dettagli

La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

A chi è rivolto

Cittadini italiani e stranieri non legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione, entrambi residenti a Sesto Fiorentino nello stesso indirizzo.

Descrizione

La  legge  n.  76/2016 riconosce alle coppie di conviventi - formate  da  persone  di sesso opposto o dello stesso sesso coabitanti - una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità. Per  conviventi  di  fatto  si  intendono “due  persone  maggiorenni  unite  stabilmente  da  legami affettivi  di  coppia  e  di  reciproca  assistenza  morale  e  materiale,  non  vincolate  da  rapporti  di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

 

Come fare

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione, pubblicata nella sezione Documenti di questa scheda servizio, sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. 
Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale.

La dichiarazione può essere inoltrata:

L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
  • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella PEC.

In alternativa gli interessati possono presentarsi presso l'Ufficio Trasferimenti di Residenza, previo appuntamento da prenotare telefonando al numero 055055 o accedendo al servizio on line pubblicato nella pagina.

Cosa serve

I requisiti per costituire una convivenza di fatto sono:

  • la maggiore età;
  • lo stato libero;
  • l’iscrizione anagrafica nella stessa famiglia;
  • Dichiarazione sottoscritta da entrambi gli interessati;
  • Documento di identità di entrambi

Cosa si ottiene

La costituzione della convivenza di fatto.

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

  • 7 giorni dalla presentazione della documentazione.

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Diritti e facoltà dei conviventi di fatto

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46)
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Contratto di convivenza
I  conviventi  di  fatto  hanno facoltà  di  disciplinare  i  propri  rapporti  patrimoniali  con  un contratto  di convivenza,  da sottoscrivere  presso  un  notaio o un  avvocato, che sarà  poi trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di residenza. 

Come si scioglie
La convivenza di fatto si scioglie nei seguenti casi:

  • trasferimento della residenza anagrafica di uno dei conviventi;
  • morte di uno dei conviventi;
  • dichiarazione  di  cessazione  della  convivenza  di  fatto  (resa  da  entrambi  o  da  uno solo  dei  conviventi).  La dichiarazione  comporta  la  cessazione  della  convivenza di fatto, ma non ha alcun effetto sulla residenza anagrafica delle parti.

Con riferimento al contratto di convivenza, per la risoluzione e la regolazione dei rapporti patrimoniali resta ferma la competenza di un notaio o di un avvocato. 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Elettorale e Trasferimenti di Residenza

Per Trasferimenti di Residenza su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente sull'agenda on line.

Per servizi Elettorali e Statistica su appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo mail: elettorale@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Reclami ricorsi opposizioni

Rimedi amministrativi e giuridizionali 
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.
Potere sostitutivo
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla legge.

Ultimo aggiornamento:

11/03/2025, 16:53