Convivenze di fatto
Dettagli
A chi è rivolto
Cittadini italiani e stranieri non legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione, entrambi residenti a Sesto Fiorentino nello stesso indirizzo.
Descrizione
La legge n. 76/2016 riconosce alle coppie di conviventi - formate da persone di sesso opposto o dello stesso sesso coabitanti - una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità. Per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Come fare
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione, pubblicata nella sezione Documenti di questa scheda servizio, sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale.
La dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail alla casella protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
- tramite consegna o invio per posta al Comune di Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto, 1.
L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
- acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
- sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella PEC.
In alternativa gli interessati possono presentarsi presso l'Ufficio Trasferimenti di Residenza, previo appuntamento da prenotare telefonando al numero 055055 o accedendo al servizio on line pubblicato nella pagina.
Cosa serve
I requisiti per costituire una convivenza di fatto sono:
- la maggiore età;
- lo stato libero;
- l’iscrizione anagrafica nella stessa famiglia;
- Dichiarazione sottoscritta da entrambi gli interessati;
- Documento di identità di entrambi
Cosa si ottiene
La costituzione della convivenza di fatto.
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
- 7 giorni dalla presentazione della documentazione.
Quanto costa
Nessun costo
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Diritti e facoltà dei conviventi di fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
- diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46)
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
Come si scioglie
La convivenza di fatto si scioglie nei seguenti casi:
- trasferimento della residenza anagrafica di uno dei conviventi;
- morte di uno dei conviventi;
- dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto (resa da entrambi o da uno solo dei conviventi). La dichiarazione comporta la cessazione della convivenza di fatto, ma non ha alcun effetto sulla residenza anagrafica delle parti.
Con riferimento al contratto di convivenza, per la risoluzione e la regolazione dei rapporti patrimoniali resta ferma la competenza di un notaio o di un avvocato.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Reclami ricorsi opposizioni
Rimedi amministrativi e giuridizionali
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.
Potere sostitutivo
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla legge.