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Trasferimento della residenza da altro Comune o all'interno del territorio comunale o per rimpatrio da A.I.R.E.

Servizio attivo

Dettagli

La residenza corrisponde alla dimora abituale della persona in una abitazione ed ha rilievo giuridico
(art.43 del codice civile).

A chi è rivolto

Coloro che si trasferiscono in questo comune da altra località in Italia, coloro che hanno cambiato abitazione all’interno del comune e coloro che si trasferiscono per rimpatrio da A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

Descrizione

Tutti i cittadini devono richiedere la residenza dove hanno la dimora abituale che coincide con l’abitazione principale, quindi col luogo ove abitualmente la persona mantenga “il centro della propria vita sociale ed affettiva”, come indicato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze.

La persona che effettua la mutazione di residenza deve presentare la dichiarazione all'Ufficio Trasferimenti di Residenza entro 20 giorni dal trasferimento.

Il responsabile delle convivenze anagrafiche (caserme, conventi, case di cura, etc.) effettua personalmente - su richiesta dell'interessato - la comunicazione del trasferimento della residenza delle persone che entrano a far parte della convivenza.

Come fare

Il Comune di Sesto Fiorentino è transitato in A.N.P.R.  (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) il 4 ottobre 2018 grazie al sostegno dei fondi PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020.

La dichiarazione anagrafica di trasferimento può essere presentata:

  • tramite il portale ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/ utilizzando un'Identità Digitale - Vedi "Guida compilazione mutazione di residenza tramite ANPR" presente in questa pagina tra gli Allegati

oppure utilizzando il modulo pubblicato in questa pagina, presentandolo:

  • per via telematica sotto forma di dichiarazione sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa allegando copia di un documento di identità del dichiarante, inviata tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net , oppure tramite mail ordinaria all'indirizzo residenza@comune.sesto-fiorentino.fi.it (i file devono essere inviati solo in formato pdf)

  • direttamente allo sportello durante l'orario di apertura al pubblico (servizio su appuntamento, da prenotare telefonando al numero 055055 o accedendo al servizio on line pubblicato nella pagina);

  • tramite l'Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Veneto, 1

Cosa serve

In caso di presentazione della mutazione di residenza tramite la modulistica presente in questa pagina tra gli Allegati:

  1. dichiarazione di iscrizione anagrafica compilata con tutti i dati richiesti;

  2. documento di identità valido del dichiarante;

  3. codice fiscale di ciascuna persona interessata dal trasferimento di residenza

  4. per i cittadini extracomunitari l'ulteriore documentazione presente nella sezione Allegati di questa pagina.

Cosa si ottiene

L’iscrizione anagrafica presso l’indirizzo dichiarato.

Tempi e scadenze

L'iscrizione anagrafica è effettiva entro 2 giorni lavorativi, fatti salvi i controlli sulla dichiarazione entro i successivi 45 giorni

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Procedure collegate all'esito

L'ufficio invia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, al recapito in essa indicato.
Nel caso in cui l'interessato non riceva alcuna comunicazione, è invitato ad informarsi presso l'ufficio.
Il trasferimento di residenza sarà effettivo dalla data di presentazione o di arrivo della dichiarazione.
L'Ufficio effettua nei successivi 45 giorni gli accertamenti di veridicità sui requisiti dichiarati, anche attraverso sopralluoghi da parte della Polizia Municipale e, trascorso questo termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, il cambio di residenza si intende confermato.

Esito negativo degli accertamenti
Se gli accertamenti svolti dall'ufficio e dalla Polizia Municipale danno esito negativo, il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione invia comunicazione all'interessato, indicando il contenuto degli accertamenti svolti. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Se le osservazioni non vengono accolte, l'iscrizione anagrafica viene meno con effetto retroattivo, vale a dire dal momento della presentazione della dichiarazione, e viene ripristinata la situazione precedente. L'interessato decade da tutti i benefici ottenuti in virtù della residenza e, se del caso,  viene denunciato all'autorità di pubblica sicurezza competente per dichiarazioni false, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

L'aggiornamento dei dati della patente e del libretto di circolazione avviene automaticamente per effetto del collegamento alla banca dati della Motorizzazione Civile.
Soltanto per l'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli sotto indicati, gli interessati devono recarsi presso la Motorizzazione Civile:
- autobus
- veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate
- taxi
- veicoli adibiti a noleggio con conducente.

Accedi al servizio

Vincoli

Dichiarazione del titolo giuridico di occupazione dell'alloggio
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014 è obbligatorio rendere la dichiarazione presente nel modulo di richiesta di iscrizione anagrafica, dalla quale risulta  il titolo di occupazione dell'alloggio. In alternativa colui che richiede la residenza deve presentare copia non autenticata del contratto di compravendita, usufrutto, locazione, comodato, che lo legittima ad abitare stabilmente nell'immobile.

Denuncia di cessione del fabbricato
Se la persona interessata prende la residenza in un alloggio già occupato da altre persone, è obbligatorio presentare dichiarazione al Commissariato di P.S. di Sesto Fiorentino, utilizzando il modulo "Denuncia di cessione di fabbricato", pubblicato nella scheda informativa collegata a questa pagina.

Ulteriori informazioni

La mancata dichiarazione di residenza è soggetta alla sanzione amministrativa.

Il cittadino deve provvedere in autonomia a richiedere la residenza
È possibile che il cittadino non sappia di dover richiedere la residenza tempestivamente per cui se l'ufficio anagrafe accerta che la residenza di una persona non coincide con l'effettiva abitazione, invita il cittadino a rendere l'esatta dichiarazione di residenza.
Se, nonostante l'invito trasmesso per posta raccomandata all'indirizzo in cui è stata accertata la dimora abituale, il cittadino non ottempera all'obbligo anagrafico, l'ufficio anagrafe accerta la violazione e trasmette la sanzione che deve essere pagata nei 60 giorni dalla notifica della sanzione stessa.

Nel caso in cui il cittadino risieda in strutture (RSA residenza sanitaria assistenziale, RP o comunità), la richiesta di cambio di residenza dovrà essere comunicata dal responsabile della struttura di convivenza (capo convivenza) al Comune
Se l'ufficio anagrafe accerta che l'ospite in una RSA o RP o comunità non è stato iscritto invita il capo convivenza a provvedervi in autonomia.
Se il capo convivenza non presenta la dichiarazione, nonostante il sollecito, l'ufficio anagrafe procede d'ufficio e, in caso di accertata violazione all'obbligo di rendere la dichiarazione di residenza, entrambi (capo convivenza e cittadino che sia capace di intendere e volere e non impossibilitato a rendere la dichiarazione) dovranno pagare le sanzioni amministrative imputate.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Elettorale e Trasferimenti di Residenza

Per Trasferimenti di Residenza su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente sull'agenda on line.

Per servizi Elettorali e Statistica su appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo mail: elettorale@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Normativa di riferimento

Legge 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30.5.1989 n.223; L.27.10.1988 n.47; D.L. n. 5/2012, convertito con Legge n. 35/2012; D. L. 28 marzo 2014 n. 47
Legge di bilancio 2024 articolo 1 comma 242 (che sostituisce l'art.11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) e comma 243 (che aggiunge all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i commi 9-ter e 9-quater)

Reclami ricorsi opposizioni

Rimedi amministrativi e giurisdizionali
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.

Potere sostitutivo
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla legge.

Ultimo aggiornamento:

04/02/2025, 11:30