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Trasferimento della residenza da altro Comune o all'interno del territorio comunale

Servizio attivo

Dettagli

La residenza corrisponde alla dimora abituale della persona in una abitazione ed ha rilievo giuridico
(art.43 del codice civile).

A chi è rivolto

Coloro che si trasferiscono in questo comune da altra località in Italia e coloro che hanno cambiato abitazione all’interno del comune.

Descrizione

La persona che effettua la mutazione di residenza deve presentare la dichiarazione all'Ufficio Trasferimenti di Residenza entro 20 giorni dal trasferimento.

Il responsabile delle convivenze anagrafiche (caserme, conventi, case di cura, etc.) effettua personalmente - su richiesta dell'interessato - la comunicazione del trasferimento della residenza delle persone che entrano a far parte della convivenza.

Come fare

Il Comune di Sesto Fiorentino è transitato in A.N.P.R.  (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) il 4 ottobre 2018 grazie al sostegno dei fondi PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020.

La dichiarazione anagrafica di trasferimento può essere presentata:

  • tramite il portale ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/ utilizzando un'Identità Digitale - Vedi "Guida compilazione mutazione di residenza tramite ANPR" presente in questa pagina tra gli Allegati

oppure utilizzando il modulo pubblicato in questa pagina, presentandolo:

  • per via telematica sotto forma di dichiarazione sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa allegando copia di un documento di identità del dichiarante, inviata tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net , oppure tramite mail ordinaria all'indirizzo residenza@comune.sesto-fiorentino.fi.it (i file devono essere inviati solo in formato pdf)

  • per raccomandata indirizzata al Comune di Sesto Fiorentino, Ufficio Trasferimenti di Residenza, Piazza Vittorio Veneto, 1, CAP 50019

  • direttamente allo sportello durante l'orario di apertura al pubblico (servizio su appuntamento, da prenotare telefonando al numero 055055 o accedendo al servizio on line pubblicato nella pagina).

Cosa serve

In caso di presentazione della mutazione di residenza tramite la modulistica presente in questa pagina tra gli Allegati:

  1. dichiarazione di iscrizione anagrafica compilata con tutti i dati richiesti;

  2. documento di identità valido del dichiarante;

  3. codice fiscale di ciascuna persona interessata dal trasferimento di residenza

  4. per i cittadini extracomunitari l'ulteriore documentazione presente nella sezione Allegati di questa pagina.

Cosa si ottiene

L’iscrizione anagrafica presso l’indirizzo dichiarato.

Tempi e scadenze

45
giorni
dalla data di richiesta

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Procedure collegate all'esito

L'ufficio invia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, al recapito in essa indicato.
Nel caso in cui l'interessato non riceva alcuna comunicazione, è invitato ad informarsi presso l'ufficio.
Il trasferimento di residenza sarà effettivo dalla data di presentazione o di arrivo della dichiarazione.
L'Ufficio effettua nei successivi 45 giorni gli accertamenti di veridicità sui requisiti dichiarati, anche attraverso sopralluoghi da parte della Polizia Municipale e, trascorso questo termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, il cambio di residenza si intende confermato.

Esito negativo degli accertamenti
Se gli accertamenti svolti dall'ufficio e dalla Polizia Municipale danno esito negativo, il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione invia comunicazione all'interessato, indicando il contenuto degli accertamenti svolti. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Se le osservazioni non vengono accolte, l'iscrizione anagrafica viene meno con effetto retroattivo, vale a dire dal momento della presentazione della dichiarazione, e viene ripristinata la situazione precedente. L'interessato decade da tutti i benefici ottenuti in virtù della residenza e, se del caso,  viene denunciato all'autorità di pubblica sicurezza competente per dichiarazioni false, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

L'aggiornamento dei dati della patente e del libretto di circolazione avviene automaticamente per effetto del collegamento alla banca dati della Motorizzazione Civile.
Soltanto per l'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli sotto indicati, gli interessati devono recarsi presso la Motorizzazione Civile:
- autobus
- veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate
- taxi
- veicoli adibiti a noleggio con conducente.

Accedi al servizio

Vincoli

Dichiarazione del titolo giuridico di occupazione dell'alloggio

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014 è obbligatorio rendere la dichiarazione presente nel modulo di richiesta di iscrizione anagrafica, dalla quale risulta  il titolo di occupazione dell'alloggio. In alternativa colui che richiede la residenza deve presentare copia non autenticata del contratto di compravendita, usufrutto, locazione, comodato, che lo legittima ad abitare stabilmente nell'immobile.

Denuncia di cessione del fabbricato

Se la persona interessata prende la residenza in un alloggio già occupato da altre persone, è obbligatorio presentare dichiarazione al Commissariato di P.S. di Sesto Fiorentino, utilizzando il modulo "Denuncia di cessione di fabbricato", pubblicato nella scheda informativa collegata a questa pagina.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Elettorale e Trasferimenti di Residenza

Per servizi Elettorali e Statistica su appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo mail: elettorale@comune.sesto-fiorentino.fi.it o telefonando al 0554496287.

Per Trasferimenti di Residenza su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente sull'agenda on line.

Normativa di riferimento

Legge 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30.5.1989 n.223; L.27.10.1988 n.47; D.L. n. 5/2012, convertito con Legge n. 35/2012; D. L. 28 marzo 2014 n. 47.

Reclami ricorsi opposizioni

Rimedi amministrativi e giurisdizionali
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.

Potere sostitutivo
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

20/12/2024, 14:17