Accesso alle informazioni ambientali
Dettagli
A chi è rivolto
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Descrizione
Il Decreto Legislativo 195/2005 recepisce la direttiva CEE 2003/4/CE relativa all’accesso del pubblico all’informazione ambientale nell’ottica di agevolare la diffusione al pubblico delle informazioni ambientali detenute o prodotte da autorità pubbliche.
Tale provvedimento assicura a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza necessità di dimostrare alcun interesse specifico, il diritto di accesso all’informazione ambientale, stabilendo che il termine entro il quale i dati richiesti debbono essere resi disponibili sia pari a trenta giorni dalla data di avvenuta ricezione dell’istanza, ovvero, a sessanta giorni, se trattasi di una richiesta complessa (Art. 3).
Definizioni
Ai sensi del Decreto 195/2005 si intende per:
- informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o consultabile in altro formato, riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, del territorio, delle zone costiere e marine, inclusi la diversità biologica e gli elementi costitutivi della medesima, gli organismi geneticamente modificati, nonché i fattori, le attività o le misure che incidono o possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e gli accordi ambientali;
- autorità pubbliche: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, incluse le persone fisiche o giuridiche espletanti funzioni pubbliche inerenti alle materie ambientali o che esercitino responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
- informazione detenuta da un’autorità pubblica: il dato ambientale reperibile presso una autorità pubblica, trattandosi di informazione prodotta o ricevuta dalla medesima o materialmente detenuta da una persona fisica o giuridica per conto dell’autorità stessa;
- richiedente: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire l’informazione ambientale;
- pubblico: il singolo soggetto o una pluralità di persone (fisiche o giuridiche), le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche (art.2);
Come fare
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
La Giunta Comunale con deliberazione n. 29 del 22/02/2011 ha istituito il rimborso spese per la copia di atti e documenti rilasciati dall’Amministrazione Comunale.
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Condizioni di servizio
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Unità organizzativa responsabile
Reclami ricorsi opposizioni
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.