A chi è rivolto
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Descrizione
L’ATTIVITA’ DI NOTIFICAZIONE
L'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi amministrativi, civili, penali, tributari, fallimentari e del lavoro. E’ l’attività che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
IL MESSO COMUNALE
Il Messo Comunale può notificare:
- atti emessi dal Comune di Sesto Fiorentino ed enti della Pubblica Amministrazione;
- atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli Enti Pubblici a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano la loro residenza, domicilio fiscale (solo per atti finanziari delle Amministrazioni dello Stato) o azienda, nel Comune di Sesto Fiorentino.
Il Messo Comunale non notifica cartelle esattoriali né atti del procedimento penale.
La competenza territoriale del Messo Comunale coincide con il territorio del Comune di appartenenza e per le persone residenti nel territorio stesso (fatto salvo il domicilio fiscale per gli atti finanziari delle Amministrazioni dello Stato), indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato.
Il Messo Comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.
Come fare
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Procedure collegate all'esito
NOTIFICA AL DESTINATARIO
Il Messo Comunale notifica, di norma, l’atto al destinatario (artt. 137 e 138 cpc).
Alla ricezione dell'atto il Messo Comunale chiede una firma per ricevuta sulla relazione di notifica da parte del destinatario
Eventuali informazioni o contestazioni sull'atto devono essere richieste all'ufficio che ha emesso l'atto.
Il Messo Comunale può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnarlo al destinatario, ovunque lo trovi, purché sia nel territorio comunale.
Il destinatario si può rifiutare di ricevere un atto con l'obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti (Art. 138 cpc, comma 2).
Nei casi cui al presente paragrafo gli effetti dell’atto per il destinatario decorrono dal giorno successivo alla ricezione dell’atto stesso.
ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO
In caso di assenza temporanea del destinatario il Messo Comunale notifica l’atto con una delle seguenti procedure (art. 139 cpc):
1) ai familiari conviventi,
2) alle persone di servizio o alle dipendenze del destinatario,
3) al portiere dello stabile;
4) un vicino di casa;
In tali circostanze, in applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (cd codice privacy), le persone succitate, che devono essere maggiori di anni 14 e non incapaci, devono accettare di ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata, riportante il numero cronologico di notificazione ed i dati del destinatario, e firmare una ricevuta, senza poter prendere visione dell’atto stesso. Nel caso che il ricevente sia una delle persone indicate ai punti 3 e 4 o che l’atto sia relativo ad un procedimento finanziario delle Amministrazioni dello Stato (in questo caso la raccomandata viene sempre inviata se l’atto viene notificato a persone diverse dal destinatario ai sensi dell’Art. 60 DPR 600/1973 - lettera B-bis) il Messo Comunale invia una raccomandata a/r al destinatario informandolo dell’avvenuta consegna a tali persone dell’atto.
Nei casi cui al presente paragrafo gli effetti dell’atto decorrono dal giorno successivo alla ricezione dell’atto stesso.
ASSENZA E/O INCAPACITA’ DELLE PERSONE CUI ALL’ART. 139 CPC.
- deposita copia dell’atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale,
- lascia un avviso di deposito in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione,
- invia copia dell’avviso lasciato presso l'abitazione con raccomandata a.r.
Nel caso di notifica ai sensi di tale articolo gli effetti dell’atto, per il destinatario, decorrono dal giorno della ricezione della raccomandata a.r. oppure, dal decimo (10°) giorno successivo alla spedizione della raccomandata stessa.
IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA DEL DESTINATARIO
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando la persona non risulta più residente all’indirizzo rilevabile dai registri anagrafici e non sia nota né rilevabile una nuova residenza, dimora o domicilio sul territorio comunale), l'atto viene notificato dal Messo Comunale con deposito presso la Casa Comunale e produce i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di deposito (Art. 143 cpc).
NOTIFICA A SOGGETTO GIURIDICO
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta dove le persone legittimate a ricevere sono:
RESPONSABILITA’ PENALI E CIVILI DEL RICEVENTE
Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false a Pubblico Ufficiale e, nel caso in cui lo stesso non sia il destinatario, responsabilità civile per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell'atto.
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
• D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
• L. n. 265 del 3 agosto 1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche alla legge 142/90".
• D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
• Codice di Procedura Civile (cpc) - artt 137 e seguenti.