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Vendita in spacci interni nel settore non alimentare

Forme speciali di vendita - Vendita in spacci interni nel settore non alimentare

Servizio attivo

Dettagli

Forme speciali di vendita - Vendita in spacci interni nel settore non alimentare
Forme speciali di vendita - Vendita in spacci interni nel settore non alimentare

A chi è rivolto

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Descrizione

A seguito dell'entrata in vigore il 13.12.2018 della L.R. 62 del 23.11.2018 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva".

Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento attuativo, continua ad applicarsi, relativamente alle parti compatibili, il Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005, emanato con D.P.G.R. 15/R/2009.

Si tratta della vendita di prodotti non alimentari a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici e privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché della vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

Come fare

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività di vendita in spacci interni nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.

Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

E' sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.106.1R.

Per il subingresso in un'attività di vendita in spacci interni nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.106.1R.

Per la cessazione di un'attività di vendita in spacci interni nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUAP.
E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.106.1R.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 114/1998, art. 16
D.Lgs. 59/2010, art. 66
L.R. 62/2018

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

28/11/2024, 15:02