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Vendita in spacci interni nel settore alimentare

Servizio attivo

Dettagli

Forma speciale di commercio al dettaglio

A chi è rivolto

A chi intende avviare, trasferire, ampliare, subentrare o cessare l’attività di vendita in spacci interni nel settore alimentare in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all’art.11 della l.r.62/2018 e dei requisiti professionali indicati all’art.12 della l.r.62/2018.

Descrizione

Si tratta della vendita di prodotti alimentari a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici e privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché della vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. L’attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via 

Come fare

Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa.
 

Cosa serve

Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento ed il subingresso trasmettere in un unico invio:

  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.6r 
  • La notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla USL.
  • Eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

Per la vendita di alcolici occorre essere previamente forniti di apposita licenza che si può richiedere all’atto di presentazione della SCIA (vedere l’apposita scheda Vendita di alcolici).

Per la cessazione occorre dare comunicazione al SUAP utilizzando l’apposita modulistica.
Occorre inoltre il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia e di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.
 

Cosa si ottiene

Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare.

Tempi e scadenze

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente. 
Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi. 
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
In caso di subingresso la comunicazione deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività ed in caso di subingresso per causa di morte comunque entro un anno dalla morte del titolare.
In caso di cessazione la comunicazione al SUAP deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione.

Quanto costa

I costi sono indicati nella scheda Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP
(sezione da definire dopo avere fatto la scheda servizio relativa)

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

D.lgs.114/1998 art. 16
D.lgs.59/2010 art.66
Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari
Legge Regionale n.62 del 23/11/2018

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

30/11/2024, 12:05