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Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare

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Dettagli

Si tratta dell'attività effettuata in apposito locale, ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, all'interno di un esercizio di vicinato alimentare o di una media struttura di vendita alimentare o di una grande struttura di vendita ...

A chi è rivolto

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Descrizione

Si tratta dell'attività effettuata in apposito locale, ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, all'interno di un esercizio di vicinato alimentare o di una media struttura di vendita alimentare o di una grande struttura di vendita alimentare. 

Corrisponde a porzione di quanto descritto al punto 1.11.2 nella Sezione I della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016 (cosiddetto "Madia 2").

Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l'esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per questa attività di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 65, comma 2, L.R. 28/2005).

Come fare

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività esclusivamente mediante apparecchi automatici in un esercizio di vicinato alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio :
  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.100R 
  • La notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. 
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
 
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività esclusivamente mediante apparecchi automatici in una media struttura alimentare si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune; senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio :
  • La richiesta di autorizzazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.102R 
  • La notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. 
 
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività esclusivamente mediante apparecchi automatici in una grande struttura alimentare si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune; senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
L'interessato deve presentare una richiesta di autorizzazione in bollo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.104R
 
Per il subingresso in un'attività di vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio :
  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.100R o 47.102R o 47.104R.
  • La notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. 
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
 
Per la cessazione di un'attività di vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R o 47.102R o 47.104R.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

28/11/2024, 15:08