Suap - Vendita di alcolici
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A chi è rivolto
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Descrizione
Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 124/2017 aveva infatti escluso l'adempimento, in un'ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini. L'agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre (nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane).
In particolare, non erano più soggetti alla denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 1995:
- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero quelli annessi, ad esempio ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.
L'Agenzia delle Dogane inoltre, per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, aveva precisato che doveva ritenersi esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
L'obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.
Infatti, con l'articolo 13-bis introdotto dalla legge di conversione del D.L. viene disposta l'abrogazione della precedente disposizione, cosicché tutti i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della L. 58/2019.
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
L'obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.
Infatti, con l'articolo 13-bis introdotto dalla legge di conversione del D.L. viene disposta l'abrogazione della precedente disposizione, cosicché tutti i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della L. 58/2019.
Con successiva circolare n. 131411-RU del 20/09/2019 l’Agenzia Dogane e Monopoli fornisce indicazioni operative relative anche al periodo di non vigenza dell’obbligo di denuncia fiscale prevedendo in particolare:
a) che siano sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa;
b) che analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia i quali potranno utilizzare, quindi, il modello allegato come i soggetti di cui al punto a);
c) che lo stesso comportamento è previsto per i titolari degli esercizi per i quali, durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, (e che siano pertanto subentrati ad un titolare di licenza in quanto trattasi di esercizio avviato prima del 29 agosto 2017); per tali soggetti si prevede infatti che: l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
Con le precedenti disposizioni l'Agenzia delle Dogane mira alla regolarizzazione delle posizioni degli esercenti che abbiano avviato o siano subentrati ad un'attività avviata precedentemente al 29/08/2017 (data di entrata in vigore dell'art. 1 comma 178 della L.124/2017 che prevedeva la soppressione dell'obbligo di denuncia) o durante il periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo (dal 29/08/2017 al 29/06/2019); per tali soggetti è previsto che la richiesta di licenza ovvero dell'aggiornamento della licenza venga effettuata direttamente presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa e non a mezzo di Sportello Unico.
Come fare
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Procedure collegate all'esito
Per tutte quelle attività per le quali vige l’obbligo di denuncia fiscale, Regione Toscana ha già reso disponibile all’interno del portale telematico STAR il modello per la comunicazione, che vale come denuncia per la vendita di alcolici in corrispondenza dell'endoprocedimento ADM 1.
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.