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Suap - Somministrazione congiunta ad attività prevalente di pubblico spettacolo

Servizio attivo

Dettagli

Si tratta della forma speciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di: 
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali ...

A chi è rivolto

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Descrizione

Si tratta della forma speciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di: 

1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;

3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;

4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. 

L’attività congiunta (punti 1, 2, 3 e 4) si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno 3/4 della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di sottofondo.

Corrisponde al codice attività ATECO 56.207R.

 

Come fare

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Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

in aggiornamento

Quanto costa

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti

Procedure collegate all'esito

Ai fini della presentazione al SUAP della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il modulo è reperibile all'interno del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.207R.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

02/12/2024, 09:08