Suap - Somministrazione congiunta ad attività prevalente di pubblico spettacolo
Dettagli
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali ...
A chi è rivolto
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Descrizione
Si tratta della forma speciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte.
L’attività congiunta (punti 1, 2, 3 e 4) si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno 3/4 della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di sottofondo.
Corrisponde al codice attività ATECO 56.207R.
Come fare
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
in aggiornamento
Quanto costa
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti
Procedure collegate all'esito
Ai fini della presentazione al SUAP della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il modulo è reperibile all'interno del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.207R.
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.