SUAP – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Dettagli
Sono escluse ogni tipo di indagini e cure di rilevanza medica che restano di competenza del veterinario.
A chi è rivolto
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Descrizione
Rientrano in questa tipologia di attività la toelettatura, la mera attività di addestramento, la custodia, la presa in pensione degli animali da compagnia.
Sono escluse ogni tipo di indagini e cure di rilevanza medica che restano di competenza del veterinario.
L'attività non rientra tra quelle censite nella Tabella 'A' allegata al D. Lgs. 222/2016.
Come fare
Per iniziare l’attività di toelettatura, modificarla, trasferirla o cessarla occorre presentare al SUAP l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice attività 96.09.04 e allegando il modulo comunale debitamente compilato e firmato digitalmente.
Cosa serve
Modulistica comunale (sezione a lato “Documenti e modulistica”) e documentazione indicata nella stessa.
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Sono richiesti diritti di istruttoria SUAP.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.P.R. 320/1954
- Legge Regionale 59/2009
- "Regolamento per la tutela degli animali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/03/2011
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.