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SUAP – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

Servizio attivo

Dettagli

Rientrano in questa tipologia di attività la toelettatura, la mera attività di addestramento, la custodia, la presa in pensione degli animali da compagnia.
Sono escluse ogni tipo di indagini e cure di rilevanza medica che restano di competenza del veterinario.

A chi è rivolto

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Descrizione

Rientrano in questa tipologia di attività la toelettatura, la mera attività di addestramento, la custodia, la presa in pensione degli animali da compagnia.

Sono escluse ogni tipo di indagini e cure di rilevanza medica che restano di competenza del veterinario.

L'attività non rientra tra quelle censite nella Tabella 'A' allegata al D. Lgs. 222/2016.

 

Come fare

Per iniziare l’attività di toelettatura, modificarla, trasferirla o cessarla occorre presentare al SUAP l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice attività 96.09.04 e allegando il modulo comunale debitamente compilato e firmato digitalmente.

 

Cosa serve

Modulistica comunale (sezione a lato “Documenti e modulistica”) e documentazione indicata nella stessa.

 

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 320/1954
  • Legge Regionale 59/2009
  • "Regolamento per la tutela degli animali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/03/2011

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

18/12/2024, 16:18