A chi è rivolto
in aggiornamento
Descrizione
Per home restaurant / home food si intende l’attività di preparazione e consumazione di pasti presso il proprio domicilio, in giorni dedicati e per pochi ospiti paganti, contattati on line tramite apposite piattaforme.
Un disegno di legge per regolare l'attività, a firma Minardo (n. 3258 del 28/07/2015) era stato approvato il 17.1.2017 dalla Camera nel testo unificato n. 2647, ma non ha superato l'aula del Senato, anche a causa della bocciatura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicata nel Bollettino n. 13/2017.
Il Garante, dopo aver osservato che nel disegno di legge 2647 "il legislatore intende introdurre nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), la quale, nell'ambito dei servizi partecipati che compongono la sharing economy, risulta essere in forte espansione anche nel nostro Paese, per la forte propensione, soprattutto delle nuove generazioni, ad aprire la propria casa e a condividere la cultura enogastronomica nostrana", ritiene che siano introdotte "limitazioni all'esercizio dell'attività di home restaurant che non appaiono giustificate".
Prevedendo l'utilizzo "delle piattaforme digitali come unica modalità per lo svolgimento dell'attività di home restaurant", si "riduce l'offerta dei servizi di ristorazione per i clienti meno avvezzi all'uso di sistemi digitali/elettronici di acquisto" e si "crea una discriminazione con i ristoratori tradizionali, che, oltre a poter promuovere la propria attività e ricevere prenotazioni mediante siti internet, mantengono la possibilità di avere un contatto diretto con la clientela."
"Analoghe considerazioni valgono rispetto all'obbligo di fatto imposto di pagare la prestazione prima di averne beneficiato" vincolato dall'onere di ricorrere alle piattaforme digitali. Ingiustificata anche la "quantificazione normativa del numero massimo di coperti che possono essere allestiti e del reddito annuo che l'attività in esame può generare" limitato a 5000 euro, che contrasta con i principi di libertà economica sanciti dal D.Lgs. n. 59/2010, dai successivi decreti di liberalizzazione, e dall'art 41 della Costituzione, che tutela libera iniziativa economica e la concorrenza. "Infine, appare ugualmente priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l'esclusione delle attività di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l'offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant."
Una nuova proposta di legge ordinaria di "Disciplina dell'attività di home restaurant" (n. 918) è stata presentata il 12 luglio 2018 a firma Moretto ed altri ed assegnata alla X Commissione Attività produttive in sede referente il 18 dicembre 2018.
In attesa dell'esito dei lavori parlamentari e in assenza di normativa specifica, ad oggi l'attività di home restaurant è regolata dalle sole note e risoluzioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Rinviando alla lettura completa dei documenti (disponibili nella sezione Allegati e documenti), se ne riportano qui i passaggi fondamentali.
L'home restaurant è attività di somministrazione: "l'attività, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati, e se i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, quando è rivolta al pubblico indistinto, ad esempio mediante pubblicità su siti web, e quando non è del tutto occasionale, non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, tali locali rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela. Infatti la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e anche con tale modalità si tratta di un servizio organizzato e rivolto al pubblico".
Può essere esercitata solo da chi possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 71 del dlgs n. 59 del 26 marzo 2010;
Esige la presentazione di una SCIA"qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un'autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate";
In tema di sorvegliabilità, richiamandosi la nota Ministero Interno n. 557/PAS/U/015816 sull'applicabilità del D.M 564/1992, ne consegue che "l'assoggettamento dell'attività alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici."
In tema di salubrità dei cibi e pulizia dei luoghi di preparazione, l'home restaurant deve rispettare le stesse norme igienico sanitarie delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, visto che i cuochi a domicilio sono considerati operatori del settore alimentare e come tali devono attenersi ai principi dell'HCCP.
Sono esonerati dall'obbligo di rispettare le norme igieniche in materia di alimenti soltanto i privati che cucinano per se stessi. Il cuoco che cucina per altri, anche se lo fa in casa propria, è a tutti gli effetti un operatore del settore alimentare e, in quanto tale, tenuto all'applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HCCP, unitamente al rispetto di una corretta pratica igienica (art. 1, comma 1, lettera "d", Reg.CE/852/2004).
Come fare
Per avviare un'attività di preparazione e somministrazione di pasti al proprio domicilio per ospiti paganti occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUEAP) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Deve essere compilata e presentata congiuntamente la Notifica ai fini della registrazione (Regolamento 852/2004/CE), già nota come notifica sanitaria, che riporta anche la voce “Home restaurant” all’interno della tipologia “Ristorazione”.
Per le produzioni laboratoriali domestiche, nella modulistica unica è presente la voce “Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)”.
In funzione della fruibilità al pubblico, deve essere dichiarata e verificabile la sorvegliabilità anche nelle civili abitazioni. Qualora la stessa non fosse conforme al DM 564/92, l'attività dovrà essere necessariamente conformata adempiendo alla prescrizione oppure interdetta.
Cosa serve
in aggiornamento
Cosa si ottiene
in aggiornamento
Tempi e scadenze
in aggiornamento
Quanto costa
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
NESSUNA.
Ad oggi l'attività di home restaurant è regolata dalle sole note e risoluzioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.