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SUAP - Cessazione e Subingresso

Servizio attivo

Dettagli

La cessazione ed il subingresso in attività soggette ad autorizzazione/scia/comunicazione da inviare al SUAP devono essere trasmesse tramite il portale STAR selezionando rispettivamente la voce cessazione o subingresso.
Ad esempio per la cessazione di un esercizio di vicinato ...

A chi è rivolto

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Descrizione

La cessazione ed il subingresso in attività soggette ad autorizzazione/scia/comunicazione da inviare al SUAP devono essere trasmesse tramite il portale STAR selezionando rispettivamente la voce cessazione o subingresso.

Ad esempio per la cessazione di un esercizio di vicinato dovrà essere selezionata la voce  G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO - 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO - 47.1R - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI E NON SPECIALIZZATI - 47.100R - Commercio in esercizi di vicinato - Cessazione

mentre per il subingresso in un esercizio di somministrazione dovrà essere selezionata la voce I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE - 56.R - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE - 56.1R - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - 56.100R - Esercizi di somministrazione alimenti e bevande - 56.101R - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compreso home restaurant) - Subingresso

Come fare

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Cosa serve

La comunicazione di cessazione o di subentro deve essere trasmessa tramite portale STAR che richiederà la compilazione di alcuni campi tra cui il titolo abilitativo da cessare o cui si subentra. In caso di subentro in genere il portale richiede di allegare:

  • dichiaraizone del possesso dei requisiti morali e professionali
  • copia versamento diritti SUAP e/o di altri enti

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

Vedere scheda collegata

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

28/11/2024, 17:54