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Suap - Ascensori e montacarichi

Suap - Ascensori e montacarichi

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Dettagli

La Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 definisce «ascensore» un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 ...
Suap - Ascensori e montacarichi

A chi è rivolto

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Descrizione

La Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 definisce «ascensore» un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.

Un ascensore deve essere progettato ed installato conformemente alle disposizioni della direttiva 2014/33/UE c.d. "direttiva ascensori" e del DPR 162/99.

L’installatore deve rilasciare al proprietario dell’impianto:

  • la dichiarazione di conformità UE prevista dalla direttiva europea;

  • il libretto di uso e manutenzione dell’impianto, completo dei disegni e degli schemi necessari al suo normale utilizzo, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso;

  • le attrezzature e gli accessori speciali essenziali (quali, ad esempio, i tastierini da applicare al quadro di comando indispensabili per lo sblocco, la regolazione e la programmazione delle manovre dell’ascensore) per poter regolare l’impianto, eseguirne la manutenzione e utilizzarlo in condizioni di sicurezza.

Entro 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore il proprietario dell'immobile o il legale rappresentante comunica la messa in esercizio al SUAP: il Comune assegna un numero di matricola all’impianto, comunicandolo al proprietario e all’organismo competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Come fare

La pratica deve essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net  oppure, se non in possesso di PEC, in cartaceo direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. E' inoltre possibile presentare la pratica a mezzo portale telematico STAR.
Non è ammessa la presentazione a mezzo di e-mail ordinaria.
La pratica deve essere sottoscritta dal richiedente con firma digitale o autografa (in questo caso allegare copia del documento di identità del richiedente).
Qualora la documentazione sia trasmessa a mezzo PEC da un intermediario è necessario che la pratica sia sottoscritta con firma autografa dal richiedente (allegare copia del documento di identità del richiedente) e che sia allegata procura alla compilazione/trasmissione e/o sottoscrizione digitale della pratica.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP - Commercio in area pubblica, polizia amministrativa

Orari:
Aperto su appuntamento da prenotare:
Telefonicamente ai numeri dei referenti oppure telefonando al numero 055055.
Tramite mail all'indirizzo suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it precisando l’oggetto della richiesta di informazioni.

Normativa di riferimento

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014

DPR 162/99

 

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

02/12/2024, 12:55