Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Outlet

Servizio attivo

Dettagli

Si intendono per outlet gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria.

A chi è rivolto

Vincoli commerciali per gli outlet (art. 24 L.R. 62/2018)

  1. In tutti gli outlet è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.
  2. Gli esercizi di cui all’art. 13, comma 1, lettera "h", numero 2 (vedi sopra), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:

           a- La superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;
           b- Gli esercizi di cui alla lettera a) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.

Descrizione

Si intendono per outlet (art. 13 lettera "h" L.R. 62/2018):

  1. Gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere f)  e g) della L.R. 62/2018
  2. Gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno 365 giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 2 della L.R. 62/2018.
Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni del Codice regionale del Commercio e del relativo regolamento di attuazione previste, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali. Vedi le rispettive pagine.
 
La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet e nella relativa pubblicità.
 
Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 24 L.R. 62/2018. 

Come fare

Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni del Codice regionale del Commercio e del relativo regolamento di attuazione previste, rispettivamente:

  • Per gli esercizi di vicinato
  • Per le medie strutture di vendita
  • Per le grandi strutture di vendita
  • Per i centri commerciali.

Conseguentemente, per i regimi amministrativi applicabili, per i relativi procedimenti e la modulistica da utilizzare, si rinvia alla consultazione delle rispettive pagine specifiche, come sotto richiamate.

La modalità di trasmissione è comunque tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

Cosa serve

.

Cosa si ottiene

.

Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

28/11/2024, 15:33