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Modifiche degli impianti di carburanti soggette a SCIA

Servizio attivo

Dettagli

Ai sensi dell’art. 66, co. 1, della L.R. 62/2018, costituiscono modifiche agli impianti:

la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;
la sostituzione ...

A chi è rivolto

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Descrizione

Ai sensi dell’art. 66, co. 1, della L.R. 62/2018, costituiscono modifiche agli impianti:

  • la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

  • la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;

  • la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

  • la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

  • la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

  • l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

  • l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

  • la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

  • la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

  • la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

Come fare

Le modifiche di cui all’art. 66, co. 1, della L.R. 62/2018 sono soggette a SCIA da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) - e, per il suo tramite, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - esclusivamente per via telematica, mediante il portale regionale STAR, utilizzando il codice attività “47.30.01R - Impianti di distruzione di carburanti”. Una volta selezionata l’opzione “Variazione” e compilata la relativa modulistica, il richiedente attiva l’endoprocedimento “Distributori di Carburante - Modifica di impianto di distribuzione carburanti (Art. 66 l.r. 62/2018)”, compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.
I lavori possono essere iniziati a decorrere dalla data di presentazione della SCIA.

Cosa serve

La modulistica da compilare e allegare alla domanda è disponibile direttamente sul portale STAR.

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Perizia giurata
Ai sensi dell’art. 67, co. 3, della L.R. 62/2018, il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’art. 66, co. 1. In tali casi, la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata predisposta da un professionista abilitato, che il titolare trasmette al SUAP e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al termine dell'esecuzione dei lavori.
La documentazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale regionale STAR, utilizzando il codice attività “47.30.01R - Impianti di distribuzione di carburanti”. Una volta selezionata l’opzione “Adempimenti Tecnici ed Amministrativi” e compilata la relativa modulistica, il richiedente attiva l’endoprocedimento “AD COM 24 - Distributori di Carburante - Perizia giurata regolarità intervento (art. 67, comma 3, l.r. n.62/2018)" e allega la rispettiva documentazione (il modulo di perizia giurata di cui all'art. 67, co. 3, della L.R. 62/2018 è reperibile nel riquadro a destra).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ultimo aggiornamento:

18/12/2024, 16:12