Grande struttura di vendita (negozio oltre 2500 mq) nel settore alimentare
Dettagli
A chi è rivolto
- Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
- Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- Collocazione in aree o edifici aventi una specifica destinazione d’uso per grandi strutture di vendita a seguito della conferenza di pianificazione prevista dagli articoli 66 e 69 della Legge Regionale Toscana 52/2012;
- Dimensione della struttura di vendita contenuta entro i 15.000 mq, come previsto dall’articolo 64, comma 1, Legge Regionale Toscana 52/2012, o entro i 20.000 mq in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo 64, al comma 2;
- Rispetto dei parametri relativi ai raccordi tra viabilità pubblica e struttura di vendita di cui all’articolo 26 del D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R ed alle dotazioni di parcheggi di cui agli articoli 27,30 e 31 del medesimo D.P.G.R.;
- Disponibilità di area a parcheggio nella misura minima di mq 2 per ogni mq di superficie di vendita, se si tratta di locali ubicati al di fuori del centro storico;
- Disponibilità di ulteriori parcheggi nella misura minima di mq 1,5 per ogni metro di superficie utile coperta al pubblico, destinata ad altre attività complementari a quella commerciale. Si intendono attività complementari la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione, di servizio e di servizio alla persona.
- Adeguate infrastrutture, già previste dallo strumento urbanistico oppure oggetto di apposita convenzione tra il comune ed il titolare della struttura.
Descrizione
Come fare
Invio della pratica esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.104R
Cosa serve
.
Cosa si ottiene
.
Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata
Imposta di bollo:
N. 1 marca da bollo da allegare alla domanda di autorizzazione, assolta in modo virtuale
N. 1 marca da bollo da allegare al rilascio del provvedimento comunale, assolta in modo virtuale
La comunicazione al SUAP per riduzione della superficie di vendita non è soggetta a imposta di bollo.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.