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Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante

Servizio attivo

Dettagli

Attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche in forma itinerante.

A chi è rivolto

A chi vuole esercitare l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su strade e piazze.

Descrizione

L’esercizio del commercio in forma itinerante è svolto da soggetti in possesso dei titoli abilitativi di cui alla L.R.62/2018, nonché dai produttori agricoli in possesso dei titoli abilitativi.
Il commercio in forma itinerante deve essere svolto compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e secondo quanto disposto dalla L.R.62/2018 e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
È consentito all’operatore fermarsi a richiesta del cliente dove consentito dalle norme sulla
circolazione stradale. L’operatore può sostare sull’area pubblica non più di un’ora, salvo il caso
in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto, dopo di che è fatto obbligo
all’operatore di spostarsi di almeno 500 metri.
L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle zone previste dall’art. 32 del Regolamento Comunale.

Come fare

Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa.

 

Cosa serve

Per avviare l'attività, per comunicare il subingresso, la cessazione o altre variazioni, trasmettere:

  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.82.01R e selezionare la voce interessata
  • In caso di attività di commercio itinerante alimentare è necessario attivare la notifica sanitaria alimentare codice attività ASL 90 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004).

Cosa si ottiene

La SCIA presentata abilita ad operare su area pubblica in forma itinerante per la vendita di merci o la somministrazione di alimenti e bevande, e contestualmente abilita anche:

  • all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  • all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
  • alla partecipazione alle fiere.
     

Tempi e scadenze

La SCIA ha efficacia immediata, l’attività può iniziare ai sensi dell’art.19 comma 2 della L. n.241/1990.
Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990.

Quanto costa

I costi sono indicati nella scheda Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP - Commercio in area pubblica, polizia amministrativa

Orari:
Aperto su appuntamento da prenotare:
- Telefonicamente ai numeri dei referenti oppure telefonando al numero 055055.
- Tramite mail all'indirizzo suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it precisando l’oggetto della richiesta di informazioni.

Normativa di riferimento

  • Codice del Commercio - L.R. 62/2018
  • Regolamento Comunale per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche approvato con D.C. n.74 del 29.10.1999 e ss.mm.ii.
  • Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.

Ultimo aggiornamento:

14/02/2025, 14:09