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Centri Commerciali

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Commercio in sede fissa al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, centri commerciali) - Centri Commerciali

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per il preposto, i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.13 del Codice del commercio
Comma 1 - Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Comma 3 - Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Comma 4 - Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Comma 5 - In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
 
Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010), richiesti solo in caso di vendita di prodotti destinati all'alimentazione umana:
  • Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
  • Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali, che devono essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al centro, dallo stesso promotore o da altro soggetto che ne assuma la titolarità.
 
Requisiti oggettivi:
  • Un fondo con destinazione d'uso commerciale e conforme ai vigenti regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, al regolamento edilizio e alle norme urbanistiche;
  • Area a parcheggio nella misura di 1,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita se la superficie complessiva è pari a quella di un negozio di medie dimensioni (fino a 2.500 mq), oltre parcheggi nella misura minima di un 1 mq per ogni mq di superficie ulteriore utile aperta al pubblico, destinata ad altre attività complementari a quella commerciale, nonché quant'altro previsto dalle direttive regionali che disciplinano la materia;
  • Area a parcheggio nella misura di 2 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita se la superficie complessiva è pari a quella di un negozio di grandi dimensioni (oltre i 2.500 mq), oltre parcheggi nella misura minima di un 1,5 mq per ogni mq di superficie ulteriore utile aperta al pubblico, destinata ad altre attività complementari a quella commerciale, nonché quant'altro previsto dalle direttive regionali che disciplinano la materia;
  • Adeguate infrastrutture, già previste dallo strumento urbanistico oppure oggetto di apposita convenzione tra il Comune ed il titolare della struttura.

Descrizione

Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio svolta in negozi di piccole, medie e di grandi dimensioni organizzate in forma di centro commerciale.

L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
 
Con atti distinti, che possono essere contestuali o successivi, sono autorizzati i negozi di medie e di grandi dimensioni, mentre i piccoli negozi devono inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
 
Se si tratta di grande struttura in forma di centro commerciale si deve rispettare quanto stabilito per le grandi strutture di vendita.

Come fare

Per aprire un centro commerciale, trasferirlo di sede o ampliarne la superficie di vendita occorre presentare una richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

Cosa serve

Nel caso di centro commerciale con dimensioni equiparabili ad un negozio di medie dimensioni si segue la procedura di rilascio delle medie strutture di vendita.

Nel caso di centro commerciale con dimensioni equiparabili ad un negozio di grandi dimensioni si segue la procedura di rilascio delle grandi strutture di vendita.

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.

Procedure collegate all'esito

Per i centri commerciali con dimensioni equiparabili ad un negozio di medie dimensioni, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, l'Amministrazione Comunale deve comunicare per iscritto il proprio parere. Nel caso di parere favorevole il richiedente deve produrre:
  • Struttura dettagliata dell'intervento, con indicazione delle superfici destinate ai vari tipi di esercizi commerciali ed extracommerciali, delle forme commerciali da attivare e delle tecniche di commercializzazione che s'intendono adottare;
  • Stima dell'area di attrazione della struttura commerciale;
  • Progetto edilizio;
  • Caratteristiche di accesso, di parcheggio e ricovero merci, aree di carico e scarico;
  • Criteri organizzativi e di gestione della struttura;
  • Caratteristiche merceologiche e dimensionali di massima delle attività commerciali e si servizio che si intende realizzare.
Per i centri commerciali con dimensioni equiparabili ad un negozio di grandi dimensioni, il procedimento ed i tempi della pratica sono  quelli previsti per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dei negozi di grandi dimensioni.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

28/11/2024, 15:12