Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Verbali per violazioni diverse dal codice della strada

Servizio attivo

Dettagli

In questa pagina è possibile trovare tutte le informazioni inerenti i verbali redatti dalla Polizia Municipale nelle materie che non riguardano il codice della strada.

A chi è rivolto

Trasgressore e/o obbligato in solido al comportamento violato.

Descrizione

I verbali redatti dalla Polizia Municipale non necessariamente riguardano le infrazioni al codice della strada, bensì possono riferirsi anche a comportamenti che violano ulteriori e differenti norme nazionali, regionali o locali le quali comportano comunque l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. 

A titolo di esempio, rientrano in queste categorie di sanzioni amministrative le violazioni in materia di:

  • errato conferimento dei rifiuti;
  • commercio su aree pubbliche e private;
  • pubblici esercizi; 
  • regolamenti e ordinanze comunali;
  • altro.

Il verbale viene elevato nei confronti del trasgressore (colui che ha commesso la violazione) e/o dell'obbligato in solido qualora presente (proprietario, titolare di autorizzazione).

Come fare

Il verbale di accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
In assenza del pagamento entro 60 giorni e in mancanza della presentazione degli scritti difensivi, l'autorità competente emetterà ordinanza d'ingiunzione di pagamento.

L’ordinanza ingiunzione emessa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica seguendo la modalità di pagamento in essa indicate. È ammesso il ricorso avverso l'ordinanza presso l'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Riscossione coattiva

Nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione non venga pagata nei termini, la somma dovuta viene iscritta a ruolo e recuperata tramite Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante l'emissione di una cartella di pagamento. In essa viene anche contabilizzata una maggiorazione del 10% per ogni semestre.

Cosa serve

Le modalità di pagamento sono indicate nel verbale e possono variare a seconda della norma violata.

Cosa si ottiene

Estinzione della sanzione

Tempi e scadenze

Il verbale di accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

L’ordinanza ingiunzione emessa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica

Quanto costa

L'importo della sanzione è indicata nel verbale.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Front Office Polizia Municipale

Ricevimento di persona
lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 13.30
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.45

Le risposte telefoniche vengono fornite esclusivamente nei seguenti orari:
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30
venerdì dalle 10.30 alle 13.30

Normativa di riferimento

  • Legge del 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modifiche e integrazioni
  • Legge Regione Toscana del 28 dicembre 2000, n.81, Disposizioni in materia di sanzioni amministrative"

 

Reclami ricorsi opposizioni

Avverso il verbale di accertamento

Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, gli interessati, a norma dell’art. 17 Legge 689/1981, possono presentare scritti difensivi e documenti all’autorità competente indicata sul verbale stesso e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Nel caso di mancato pagamento del verbale senza che siano stati presentati scritti difensivi o nel caso in cui gli scritti difensivi presentati non siano ritenuti fondati, l’Autorità competente emette un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 Legge 689/1981, con la quale viene determinato ed ingiunto il pagamento della somma dovuta.

Avverso l’ordinanza ingiunzione

Entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo le materie previste dai commi 2 e 3 dell’art. 22 bis della Legge 689/1981 per le quali è prevista la competenza del Tribunale.
Sull’ordinanza ingiunzione notificata è indicata l’autorità giurisdizionale a cui ricorrere.

Potere sostitutivo
n caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale.

Ultimo aggiornamento:

21/11/2024, 14:27