Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Infrazioni al rosso semaforico

Servizio attivo

Dettagli

Infrazioni al rosso semaforico

A chi è rivolto

Legittimato all’accesso della documentazione video-fotografica della violazione è:
• il proprietario del veicolo;
• persona delegata dal proprietario (in tal caso deve essere presentata anche delega con rispettivi documenti d’identità del delegante e del delegato);
• il conducente del veicolo, qualora diverso dal proprietario, purché sia già stato presentato modulo di comunicazione dei dati della patente di guida da parte del proprietario.

Descrizione

Il sistema EnVES EVO MVD 1605 è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n.550 del 23/12/2021, come documentatore fotografico delle infrazioni semaforiche e come rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità.

Tale dispositivo consente il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche e l’acquisizione delle immagini relative, tale da documentare inequivocabilmente l’infrazione, nonché la verifica dei dati associati, prevedendo l’utilizzo di immagini digitalizzate del veicolo che ha commesso la violazione. Tali immagini, attraverso appositi sistemi di trattamento delle informazioni, garantiscono l’attendibilità dell'accertamento effettuato, e consentono l’eventuale successiva verifica dell’infrazione al proprietario del veicolo.

Per mezzo di telecamere, viene registrata la sequenza dell'intera violazione e viene così prodotto un video scomponibile anche in fotogrammi.

Ogni singola violazione viene verificata e validata da personale avente funzioni di polizia stradale in grado di controllare anche le condizioni del contesto in cui la violazione è stata effettuata.

I semafori sono regolati con luce gialla per la durata di 5 secondi.

Il sistema ha le seguenti caratteristiche:

  • è completamente digitale ed attraverso un collegamento telematico consente agli operatori di poter acquisire direttamente la sequenza dell’infrazione;
  • privo di elementi potenzialmente di disturbo per i cittadini: i sensori di individuazione dei transiti sono passivi e non sono soggetti ad interventi di manutenzione, gli apparati sono privi di dispositivi flash;
  • è in grado di documentare chiaramente tutta la dinamica dell’infrazione, con sequenze fotografiche e filmati riportando sia gli avvenimenti precedenti che quelli successivi all’infrazione;
  • opera efficacemente in ogni condizione ambientale, anche notturna;
  • su ciascun fotogramma vengono riportate la data e l’ora, l’indicazione dell’incrocio e l’intervallo di tempo trascorso rispetto all’accensione del rosso, l’inquadratura è tale da consentire la visibilità sulle immagini anche della lanterna semaforica di riferimento.

L’impianto utilizzato a sesto Fiorentino è ubicato in località Osmannoro, nell’area di intersezione di Via del cantone, Via Tevere, Via Arno; in particolare detti strumenti sono collocati:

Direzione Via Lucchese

  1. Via del Cantone provenienza Autostrada direzione via Lucchese
  2. Via del Cantone provenienza Sesto Centro direzione via Lucchese
  3. Via del Cantone provenienza Sesto Centro, corsia di svolta a sinistra verso Via E. Fermi

Direzione Sesto

  1. Via del Cantone provenienza via Lucchese direzione Sesto Centro
  2. Via del Cantone provenienza via Lucchese direzione Sesto Centro
  3. Via del Cantone provenienza via Lucchese corsia di svolta a sinistra verso Via Arno

Via Tevere

  1. Via Tevere

Come fare

Per la richiesta della documentazione video-fotografica della violazione

Si può richiedere copia del file del video della violazione ovvero la copia cartacea dei fotogrammi della violazione stessa compilando il modulo scaricabile in questa pagina nella sezione “Modulistica” ed  inviandolo tramite e-mail all’indirizzo frontoffice.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it, corredato di documento d’identità in corso di validità

In caso di richiesta del file del video della violazione via MAIL:

  • l’inoltro del file del filmato della violazione via mail è GRATUITO.

In caso di richiesta della copia cartacea dei fotogrammi della violazione:

La documentazione richiesta viene rilasciata solo a seguito di presentazione di ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e di riproduzione, quantificata dall’ufficio Front Office, da effettuare sul c/c postale n. 00164509 intestato a "Comune Sesto Fiorentino Servizio Tesoreria" causale "rilascio copie atti amministrativi (rosso semaforico)" ovvero presso la Monte dei Paschi di Siena - Filiale 2560 di Sesto Fiorentino, Piazza Ginori 18/19 - Tel.055448261
Orario: 08:20-13:25 14:20-15:15
Il costo di tale documentazione è pari ad € 0,50 ogni due fotogrammi stampati a colori su un unico foglio.

Per sapere l'importo da corrispondere, contattare l'ufficio. E' necessario indicare anche la modalità di ritiro della documentazione cartacea richiesta ed è possibile scegliere tra:

  • trasmissione a mezzo raccomanda A/R (in questo caso è prevista una spesa aggiuntiva di € 5,50)
  • ritiro diretto presso l'Ufficio Front Office.

Per la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore
Sia la violazione dell’art. 146, comma 2, C.d.S. che quella dell’art. 146, comma 3 C.d.S. comportano la decurtazione di punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore e, pertanto, implicano l’onere in capo al proprietario del veicolo di ottemperare all’invito prescritto all’interno del verbale di accertamento notificato di comunicare entro 60 giorni dalla notifica, i dati identificativi e della patente del trasgressore. Il proprietario deve, quindi, compilare il modulo che trova nel verbale di accertamento notificato (consultare anche la sezione presente in questa pagina denominata “Informazioni” in cui sono indicate le modalità di compilazione), ed inviarlo, unitamente a copia della patente del trasgressore, tramite mail all’indirizzo  frontoffice.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it.
In alternativa, il modulo GIA’ COMPILATO, può essere presentato all'ufficio Front Office della Polizia Municipale

Cosa serve

.

Cosa si ottiene

.

Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Accedi al servizio

Vincoli

  • la violazione di cui all’art. 146, comma 2, C.d.S. comporta, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, la decurtazione di 2 punti sulla patente di guida del trasgressore.
  • la violazione di cui all'art. 146, comma 3, C.d.S. comporta, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, la decurtazione di 6 punti nonché la sanzione accessoria della segnalazione sulla patente di guida del trasgressore. Inoltre quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
  • la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta un'ulteriore sanzione così come  previsto dall'art. 126 bis C.d.S. notificata con separato verbale.
  • le sanzioni di cui all’art. 146 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

Ulteriori informazioni

Modalità di compilazione del modulo di comunicazione dei dati del conducente

I dati del conducente devono essere forniti compilando il modulo presente nel verbale di accertamento notificato a cui deve essere allegata copia fotostatica della patente di guida del trasgressore (sulla copia della patente deve essere attestata la conformità all'originale da parte del titolare).
Detti dati devono essere necessariamente forniti anche se il proprietario del veicolo è nel contempo trasgressore.
Il modulo relativo alla comunicazione dati presente nel verbale notificato dovrà essere sottoscritto rispettivamente dal proprietario del veicolo e dal trasgressore.
Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta dal trasgressore, a quest'ultimo verrà notificato il verbale con aggravio di spese di notifica al solo fine di intervenire nel procedimento di decurtazione punti patente.

Modalità di presentazione del modulo di comunicazione dati del conducente

Le modalità con cui detta dichiarazione deve essere effettuata sono le seguenti:

  • online, collegandosi al sito del Comune di Sesto Fiorentino al link  https://sestofiorentino.multeonline.it/web/polizia-locale/informazioni-generali
  • tramite raccomandata A/R compilando il modulo allegato al verbale a cui deve essere allegata copia fotostatica della patente di guida del trasgressore (sulla copia della patente deve essere attestata la conformità all'originale da parte del titolare);
  • inoltrando la dichiarazione e i relativi allegati da un indirizzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
  • inoltrando la dichiarazione e i relativi allegati da un indirizzo di posta ordinaria  all'indirizzo frontoffice.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it
  • presentandosi presso il Front Office della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Si avvisa che:

  • la dichiarazione NON può essere rilasciata presso Comandi di P.M. o altre forze di Polizia diverse dalla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino;
  • la dichiarazione in questione deve essere sottoscritta sia dal proprietario che dal trasgressore. Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta dal trasgressore, a quest'ultimo verrà notificato il verbale con aggravio di spese di notifica al solo fine di intervenire nel procedimento di decurtazione punti patente;
  • la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta un'ulteriore sanzione così come  previsto dall'art. 126 bis C.d.S. che verrà notificata con separato verbale
  • la comunicazione è dovuta anche in presenza di ricorso avverso il verbale; l'omessa comunicazione nel termine di 60 giorni dalla notifica è sanzionata con una ulteriore sanzione pecuniaria.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Front Office Polizia Municipale

Ricevimento di persona
lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 13.30
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.45

Le risposte telefoniche vengono fornite esclusivamente nei seguenti orari:
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30
venerdì dalle 10.30 alle 13.30

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";
  • D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Reclami ricorsi opposizioni

Ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.
Si tratta di un ricorso amministrativo che deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:

  • trasmesso per raccomandata A/R alla Polizia Municipale per il successivo invio alla Prefettura;
  • trasmesso per raccomandata A/R direttamente al Prefetto di Firenze, Via Giacomini 8, 50132 Firenze.
  • In alternativa, presso il Front Office della Polizia Municipale (per il successivo invio alla Prefettura), nei giorni ed orari di apertura al pubblico, preferibilmente previo appuntamento da concordare telefonicamente.

Con il ricorso è possibile chiedere l'audizione personale.

Il Prefetto valutate le motivazioni addotte nel ricorso, emette un'ordinanza che può essere di accoglimento e quindi dispone al Comando Polizia Municipale l’archiviazione del verbale impugnato ovvero di rigetto e quindi ingiunge al ricorrente il pagamento di una somma non inferiore alla metà del massimo edittale. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

Ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.

Si tratta di un ricorso giurisdizionale che deve essere presentato presso il Giudice di Pace di Firenze, Viale Guidoni, 61, 50127 Firenze entro 30 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:

  • direttamente dall'interessato o da persona delegata;
  • trasmesso per raccomandata A/R.

Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda, l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento.
Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Firenze.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore.

All'udienza di comparizione delle parti è obbligatoria la presenza del ricorrente o del difensore, se nominato, altrimenti, previa valutazione del Giudice di Pace, viene convalidato con ordinanza del Giudice il verbale di accertamento impugnato.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.

Si avvisa che:

  • Non può essere promosso ricorso contro il PREAVVISO del verbale di accertamento (il foglio rosa che viene lasciato sul parabrezza del veicolo), essendo l’istituto espletabile solo dopo la notifica del verbale.
  • Non può essere promosso ricorso contro un verbale di accertamento per il quale si sia effettuato il pagamento della sanzione.
  • Al ricorso deve essere allegato il verbale in originale; inoltre, possono essere allegati documenti di qualsiasi genere ritenuti utili a sostenere le motivazioni in esso addotte.

 

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

02/12/2024, 13:29