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Accesso civico semplice - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Servizio attivo

Dettagli

Accesso a documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.

A chi è rivolto

Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.

Come fare

La richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.sesto-fiorentino.net o alla casella di posta elettronica dedicata trasparenza@comune.sesto-fiorentino.fi.it o all'ufficio Protocollo dell'ente.

Deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza.

Cosa serve

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente

Cosa si ottiene

Nel caso in cui la pubblicazione non sia stata effettuata, l'Amministrazione provvede  alla pubblicazione e comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale della pagina contenente i dati, informazioni o documenti richiesti.

Nel caso in cui invece la pubblicazione sia correttamente avvenuta, l'Amministrazione invia al richiedente esclusivamente il collegamento ipertestuale alla pagina.

Tempi e scadenze

30
giorni
dalla presentazione dell'istanza

Quanto costa

L'accesso civico semplice è gratuito.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Lunedì, Giovedì e Venerdì 8.30 - 13.00 Appuntamenti e risposte telefoniche
Martedì e Giovedì 15.00 - 17.45 Appuntamenti e risposte telefoniche
Mercoledì 8.30 - 12.45 Solo accesso libero allo sportello
Sabato 9.00 - 11.45 Appuntamenti e risposte telefoniche (chiusura dal 15/07 al 31/08)

Normativa di riferimento

D. Lgs. 33/2013 art. 5.

Reclami ricorsi opposizioni

Contro la decisione dell'Amministrazione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale.  Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Schede collegate

Accesso civico generalizzato - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto alla pubblicazione obbligatoria, nei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti .
Ultimo aggiornamento:

28/11/2024, 12:28