Accesso civico semplice - art. 5 D. Lgs. 33/2013
Dettagli
A chi è rivolto
Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.
Come fare
La richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.sesto-fiorentino.net o alla casella di posta elettronica dedicata trasparenza@comune.sesto-fiorentino.fi.it o all'ufficio Protocollo dell'ente.
Deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza.
Cosa serve
L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
Cosa si ottiene
Nel caso in cui la pubblicazione non sia stata effettuata, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione e comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale della pagina contenente i dati, informazioni o documenti richiesti.
Nel caso in cui invece la pubblicazione sia correttamente avvenuta, l'Amministrazione invia al richiedente esclusivamente il collegamento ipertestuale alla pagina.
Tempi e scadenze
Quanto costa
L'accesso civico semplice è gratuito.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D. Lgs. 33/2013 art. 5.
Reclami ricorsi opposizioni
Contro la decisione dell'Amministrazione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.