Trasferimento della residenza dall'Italia all'estero (A.I.R.E.)
Dettagli
A chi è rivolto
Cittadini italiani che trasferiscono la dimora abituale all'estero per almeno 12 mesi, non per l'esercizio di occupazioni stagionali.
Descrizione
A seguito del trasferimento della propria residenza all'estero, il cittadino italiano può chiedere l'iscrizione in A.I.R.E. presso il comune di Sesto Fiorentino nei seguenti casi:
- ultima residenza prima dell'espatrio a Sesto Fiorentino,
oppure
- atto di nascita trascritto a Sesto Fiorentino,
oppure
- residenza di un parente o di un ascendente convivente a Sesto Fiorentino.
Come fare
Per l'iscrizione in AIRE, un cittadino italiano deve dichiarare il trasferimento all'estero attraverso il portale dei servizi consolari .
Il Consolato competente per territorio, una volta istruita la pratica, invierà comunicazione all'Ufficio Anagrafe del comune di Sesto Fiorentino che perfezionerà l'iscrizione, dandone comunicazione al Consolato ed eventualmente scrivendo al cittadino se sono noti i recapiti di posta elettronica.
Cosa serve
- Cittadinanza italiana.
- Credenziali di accesso per il portale dei servizi consolari
Cosa si ottiene
La residenza in uno Stato estero all'indirizzo dichiarato
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi del trasferimento.
Quanto costa
Il servizio è gratuito
Procedure collegate all'esito
L'eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, secondo il modulo allegato, se non seguita dalla dichiarazione presso il Consolato tramite il portale on line, comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, con conseguente segnalazione al Prefetto.
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Ulteriori informazioni
Non possono ottenere l'iscrizione all'A.I.R.E. i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, che siano notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- L. 27.10.1988 n. 470;
- D.P.R. 6.9.1989 n. 323;
- Circolare M.I.A.C.E.L. 26.6.1990 n. 12.;
- D.L. n. 5/2012 convertito con Legge n. 35/2012
Reclami ricorsi opposizioni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIONALI
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla legge.