Rilascio dell'estratto per riassunto o della copia integrale di atto di matrimonio
Dettagli
A chi è rivolto
L'estratto può essere richiesto da chiunque purché in possesso dei dati anagrafici esatti degli sposi, compilando apposita domanda con documento valido.
Descrizione
Per richiedere l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio occorre rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del Comune che detiene l'atto di matrimonio.
L'estratto per riassunto può essere richiesto:
- direttamente all'ufficio (vedi orari di apertura)
- tramite pec inviando richiesta firmata digitalmente
- tramite tramite posta ordinaria allegando busta preaffrancata per la risposta.
L'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio può essere rilasciato per:
matrimonio celebrato in Sesto Fiorentino
matrimonio contratto all'estero e trascritto per residenza di uno degli sposi nel Comune di Sesto Fiorentino.
La copia integrale può essere rilasciata solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure dietro motivata richiesta da cui risulti l'interesse personale e concreto del richiedente per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, oppure decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.
Come fare
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Ulteriori informazioni
L'estratto per riassunto può essere rilasciato anche su modello plurilingue.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.P.R. 3.11.2000 n.396 art.106 e 107
Reclami ricorsi opposizioni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
la rettificazione di un atto dello stato civile
la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
la formazione di un atto omesso
la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.